Il D.L. n. 16/2012 ha ridotto da € 10.000 a € 5.000 il limite entro il quale è consentito l’utilizzo in compensazione “orizzontale” nel mod. F24 del credito IVA
Il D.L. n. 16/2012 ha ridotto da € 10.000 a € 5.000 il limite entro il quale è consentito l’utilizzo in compensazione “orizzontale” nel mod. F24 del credito IVA annuale (trimestrale) senza la preventiva presentazione della dichiarazione annuale (apposita istanza). Il nuovo limite si riflette quindi sull’utilizzo del credito IVA 2012 risultante dal mod. IVA 2013.
UTILIZZO IN COMPENSAZIONE DEL CREDITO IVA 2012
La compensazione “orizzontale”, ossia quella che necessariamente deve essere esposta nel mod. F24, ossia la compensazione del credito IVA con imposte, contributi, premi o altri versamenti diversi dall’IVA dovuta a saldo, acconto o versamento periodico, è soggetta alle seguenti limitazioni:
– utilizzo pari o inferiore a € 5.000: se il credito IVA 2012 è di importo pari o inferiore a € 5.000 non è prevista alcuna limitazione alla compensazione e pertanto sono applicabili le ordinarie regole previste per la compensazione dei crediti tributari / previdenziali.
– utilizzo superiore a € 5.000: le limitazioni in esame sono riferite all’importo del credito IVA 2012 utilizzato in compensazione e non all’ammontare complessivo risultante dalla dichiarazione annuale. Ad esempio, in presenza di un credito IVA 2012 pari a € 40.000, lo stesso può essere utilizzato in compensazione “orizzontale” senza la necessità di presentare la dichiarazione annuale fino all’ammontare di € 5.000.
Raggiunto il predetto limite, ogni ulteriore compensazione può avvenire dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2013.
Nel caso in cui il contribuente intenda compensare somme superiori a € 15.000, la dichiarazione dovrà inoltre essere dotata del visto di conformità.
n.b.: per la compensazione del credito IVA di importo superiore a € 5.000 è necessario utilizzare i servizi telematici (Entratel / Fisconline) ed il mod. F24 va inviato all’Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.
PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE IVA ANNUALE
Prevedendo di utilizzare in compensazione il credito IVA è possibile presentare “in via anticipata” il mod. IVA in forma autonoma, a decorrere dall’1.2 di ciascun anno. Ciò è consentito anche se l’importo del credito risultante dalla dichiarazione IVA è inferiore o pari a € 5.000.
Come sopra accennato, l’utilizzo in compensazione del credito IVA 2012 per importi superiori a € 5.000 è possibile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del mod. IVA 2013.
n.b.: la presentazione del mod. IVA 2013 in forma autonoma entro febbraio esonera il contribuente dall’invio della Comunicazione dati IVA relativa al 2012.
In ogni caso è possibile presentare il mod. IVA all’interno del mod. UNICO fermo restando l’obbligo di dover attendere la presentazione prima di poter utilizzare in compensazione il credito IVA per importi superiori a € 5.000 annui.
La dichiarazione annuale presentata senza il visto di conformità, che limita l’utilizzo in compensazione del credito a € 15.000, può essere sostituita da una dichiarazione correttiva “nei termini” / integrativa, completa del visto, per poter compensare un importo superiore (la compensazione è possibile dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della “nuova” dichiarazione).
UTILIZZO DEL RESIDUO CREDITO IVA 2011
Il residuo credito IVA 2011 risultante dal mod. IVA 2012 può essere utilizzato nel 2013 senza alcun “limite” fino a quando non confluirà nel mod. IVA 2013. Infatti è da tale momento che il credito IVA è riferibile al 2012. Ciò trova applicazione fino all’importo di € 15.000 per il credito IVA 2011 non “certificato”, mentre “senza limiti” per il credito IVA 2011 “certificato”.
n.b.: quanto sopra esposto trova applicazione anche relativamente ai crediti trimestrali relativi al 2012 risultanti dai modd. IVA TR presentati nel corso dello stesso anno.
REGIME SANZIONATORIO
È applicabile la sanzione del 30% alla compensazione di crediti di ammontare:
– superiore a € 5.000, senza la preventiva presentazione della dichiarazione IVA annuale;
– superiore a € 15.000, senza che sia stato apposto il visto di conformità sulla dichiarazione.
(riproduzione vietata)