Ott 10

Le novità in materia di detrazione del 36%.

Aumento della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al 50% (anziché 36%)

Con il DL n. 83/2012, c.d. “Decreto Crescita”, è stato disposto:
1) l’aumento della detrazione IRPEF per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio al 50% (anziché 36%) e l’innalzamento del limite massimo di spesa a € 96.000 (anziché € 48.000) per ciascuna unità immobiliare, relativamente alle spese sostenute nel periodo 26.6.2012 – 30.6.2013.
n.b.: dal 2012 la detrazione in esame è stata introdotta “a regime”; di conseguenza la stessa risulta pari al 50% e con il limite di € 96.000 per il citato periodo 26.6.2012 – 30.6.2013 mentre dall’1.7.2013 ritornerà al 36% con il limite di € 48.000.
È confermato che la detrazione è riconosciuta per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze ed in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese;
2) la proroga della detrazione IRPEF / IRES del 55% per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici esistenti, relativamente alle spese sostenute nel periodo 1.1 – 30.6.2013, fermi restando i requisiti richiesti ed i valori massimi di spesa.
Peraltro, è stata prevista la possibilità di usufruire dal 2012 della detrazione del 36% (50% dal 26.6.2012) per le spese finalizzate al risparmio energetico previste dalla lett. h) del comma 1 dell’art. 16-bis, TUIR. Così, ad esempio, è possibile usufruire della detrazione del 50% per la sostituzione di una caldaia in un’unità residenziale con una nuova per la quale non sussistono tutti i requisiti per la detrazione del 55%.

Di conseguenza:
a) per le spese sostenute dall’1.1.2012 al 25.6.2012: detrazione 36% con il limite di € 48.000,
b) per le spese sostenute dal 26.6.2012 al 31.12.2012: detrazione 50% con il limite di € 96.000,
c) per le spese sostenute dall’1.1.2013 al 30.6.2013: detrazione 50% con il limite di € 96.000,
d) per le spese sostenute dall’1.7.2013 in poi: detrazione 36% con il limite di € 48.000.

n.b.: l’importo massimo di € 96.000 deve essere considerato al netto delle spese sostenute antecedentemente al 26.6.2012, per le quali il contribuente beneficia della “vecchia” detrazione del 36% nel limite di € 48.000.
Per le spese sostenute dall’1.1.2013 al 30.6.2013 la detrazione spetta sempre entro il limite massimo di € 96.000 tenendo conto, però, in caso di mera prosecuzione, delle spese sostenute in precedenza.

(riproduzione vietata)

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