Mar 8

Le novità del decreto “Semplificazioni fiscali”.

Con la pubblicazione sulla G.U. 2.3.2012, n. 52 è entrato in vigore, a decorrere dal 2.3.2012, il DL n. 16/2012, c.d. “Semplificazioni fiscali” le cui principali disposizioni sono di seguito illustrate.

DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO
In caso di decadenza dal beneficio della dilazione per le somme dovute a seguito di comunicazione di irregolarità, è ora ammessa la possibilità di accedere alla rateazione delle somme dovute a seguito del ricevimento della cartella di pagamento.
Inoltre, dalla modifica dell’art. 19, DPR n. 602/73 che disciplina la dilazione di pagamento in presenza di una situazione di obiettiva temporanea difficoltà, deriva:
– la possibilità, per il debitore, di richiedere rate di ammontare crescente per ciascun anno, in luogo delle rate costanti, non soltanto nell’ipotesi di peggioramento dell’obiettiva situazione di temporanea difficoltà, ma anche in sede di prima richiesta di dilazione;
– la decadenza dalla rateazione soltanto in caso di mancato pagamento di 2 rate consecutive e non più in caso di mancato pagamento della prima rata ovvero di 2 rate successive alla prima, anche non consecutive.
n.b.: Le rateazioni dei ruoli a rata costante già concesse al 2.3.2012 non sono modificabili, salvo che sussista il peggioramento della situazione di temporanea difficoltà ed il debitore ottenga la proroga della rateazione. In tale ultima ipotesi è possibile passare dalla dilazione a rata costante ad una a rata crescente.

È infine prevista la possibilità per il debitore che versa in una situazione di obiettiva difficoltà di ottenere, previa richiesta, la ripartizione in rate costanti o variabili delle somme dovute agli Enti pubblici dello Stato ancorché con gli stessi intercorra un contenzioso ovvero il debitore usufruisca già della rateazione (tale disposizione non è applicabile per i debiti relativi ai contributi previdenziali).

TARDIVA COMUNICAZIONE per BENEFICI FISCALI / REGIMI OPZIONALI
La fruizione di benefici fiscali o l’accesso a regimi fiscali opzionali, subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione ovvero ad altri adempimenti di natura formale (ad esempio, opzione per il regime ex Legge n. 398/91 per le associazioni senza fini di lucro, opzione per il regime di trasparenza ex artt. 115 e 116, TUIR), è riconosciuta anche qualora tali obblighi non siano tempestivamente eseguiti, a condizione che la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o altra attività amministrativa di cui il contribuente abbia avuto conoscenza.
A tal fine è comunque necessario che l’interessato:
– abbia i requisiti sostanziali richiesti dalla norma;
– effettui la comunicazione o l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione “della prima dichiarazione utile”;
– effettui “contestualmente” il versamento della sanzione pari a € 258, con il mod. F24, senza possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.

RIPARTIZIONE 5‰
Dal 2012 tra i beneficiari del 5‰ dell’IRPEF sono compresi anche gli enti che entro il termine stabilito non hanno adempiuto agli obblighi a tal fine previsti (domanda di iscrizione nell’elenco / integrazioni documentali), a condizione che a) siano in possesso dei requisiti richiesti dalla norma; b) presentino la domanda di iscrizione e le successive integrazioni documentali entro il 30.9; c) effettuino “contestualmente” il versamento della sanzione pari a € 258, con il mod. F24, senza possibilità di compensare quanto dovuto con eventuali crediti disponibili.

TERMINE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI D’INTENTO
La presentazione della comunicazione dei dati delle dichiarazioni d’intento è differita dal giorno 16 del mese successivo a quello di ricevimento al termine di effettuazione della prima liquidazione periodica, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni effettuate senza applicazione dell’IVA.

PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI PER SOGGETTI IN LIQUIDAZIONE
Le società in liquidazione devono presentare la dichiarazione dei redditi del periodo ante liquidazione entro l’ultimo giorno del nono mese successivo alla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell’ipotesi di liquidazione disposta dall’assemblea dei soci, alla data di iscrizione della relativa delibera.
Per le ditte individuali i 9 mesi decorrono dalla data indicata nel mod. AA9/10.

Revoca della liquidazione
In caso di revoca della liquidazione, qualora i relativi effetti si producono prima del termine di presentazione della dichiarazione, il liquidatore non è tenuto a presentare la dichiarazione del periodo “ante e post liquidazione”.

ELENCHI “CLIENTI E FORNITORI”
Il Decreto in esame interviene a modificare la disciplina degli elenchi clienti e fornitori, prevedendo, dal 2012, l’obbligo di comunicazione per le operazioni rilevanti ai fini IVA:
– a prescindere dal relativo ammontare (pari o superiore a € 3.000 ovvero inferiore) per le quali è previsto l’obbligo di emissione della fattura;
– di ammontare pari o superiore a € 3.600 (al lordo dell’IVA) se per le stesse non è previsto l’obbligo di emissione della fattura.

Di fatto, dunque, con riguardo alle operazioni per le quali è obbligatoria l’emissione della fattura, dovrà essere comunicato l’importo complessivo di tutte le operazioni intervenute con uno specifico cliente / fornitore, indipendentemente dall’ammontare unitario di ciascuna fattura.
Il limite di € 3.600 (IVA compresa) permane soltanto per le operazioni per le quali non sussiste l’obbligo della fattura, come già previsto per le operazioni effettuate dall’1.7.2011.
n.b.: La predetta novità ha effetto dal 2012; non è tuttavia chiaro se la decorrenza si riferisca alle operazioni effettuate da tale data ovvero sia applicabile anche all’adempimento in scadenza il prossimo 30.4 relativo al 2011. In ogni caso il rispetto del “nuovo” adempimento richiede a molti contribuenti (si pensi ai medici) la “ricerca” del codice fiscale dei propri clienti.

COMUNICAZIONI “BLACK LIST”
L’obbligo di comunicare telematicamente le operazioni effettuate da imprese / lavoratori autonomi nei confronti di operatori con sede, residenza o domicilio nei Paesi a fiscalità privilegiata (c.d. “black list”) di cui ai DD.MM. 4.5.99 e 21.11.2001 viene limitato alle cessioni di beni / prestazioni di servizi, rese e ricevute, di importo superiore a € 500.

UTILIZZO DEL CONTANTE DA PARTE DI SOGGETTI NON RESIDENTI
Nei confronti delle persone fisiche di cittadinanza diversa da quella italiana e comunque diversa da quella di uno Stato UE ovvero appartenente allo SEE (Spazio Economico Europeo), non residenti in Italia che ivi effettuano acquisti di beni / prestazioni di servizi presso commercianti al minuto e soggetti assimilati ex art. 22, DPR n. 633/72 (ad esempio, alberghi, ristoranti), nonché agenzie di viaggio e turismo ex art. 74-ter, DPR n. 633/72, non operano le limitazioni all’uso del contante, che non è consentito per importi pari o superiori a € 1.000.
A tal fine il cedente / prestatore deve:
– all’atto dell’operazione, acquisire la fotocopia del passaporto dell’acquirente / committente nonché un’apposita autocertificazione ex DPR n. 445/2000 attestante che lo stesso non è cittadino italiano ovvero UE / di Stato appartenente allo SEE e che non ha la residenza in Italia;
– versare il denaro incassato su un c/c ad esso intestato, entro il primo giorno feriale successivo a quello dell’operazione, consegnando alla banca / Posta la fotocopia del passaporto dell’acquirente / committente e del documento (fattura / ricevuta / scontrino) emesso.
Il cedente / prestatore, per poter beneficiare di quanto sopra evidenziato, è tenuto ad inviare all’Agenzia delle Entrate, anche in via telematica, una preventiva comunicazione secondo modalità e termini che saranno individuati con un Provvedimento di prossima emanazione.
n.b.: L’esclusione dalla limitazione interessa esclusivamente i soggetti privati e non riguarda quindi le operazioni effettuate nei confronti soggetti passivi, per i quali permane il limite di € 1.000 per la regolazione in contanti.

PIGNORABILITÀ DEGLI STIPENDI
È introdotta la possibilità, per l’Agente della riscossione, di pignorare gli stipendi, i salari e le altre indennità relative al rapporto di lavoro nonché quelle dovute a causa del licenziamento in misura pari a 1/10 per importi fino a € 2.000; a 1/7 per importi da € 2.000 a € 5.000.
Se i predetti importi sono superiori a € 5.000 il pignoramento è effettuato nella misura di 1/5.

CONTABILITÀ SEMPLIFICATA E COSTI INFERIORI A € 1.000
In base al comma 3 dell’art. 66, TUIR, per le imprese in contabilità semplificata, i costi riferiti a contratti a corrispettivi periodici, di competenza di 2 periodi d’imposta e di ammontare non superiore a € 1.000, sono deducibili nell’esercizio in cui è stato ricevuto il documento (fattura, ecc.).
Ora detti costi “possono essere dedotti” nel periodo di registrazione del documento comprovante il sostenimento degli stessi.
Le modifiche in esame sono applicabili dal 31.12.2011.

CREDITI TRIBUTARI DI IMPORTO NON SUPERIORE A € 30
Dall’1.7.2012 i crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali di importo non superiore a € 30, comprensivo di sanzioni ed interessi non possono essere oggetto di accertamento, iscrizione a ruolo e riscossione. Il citato limite è riferito a ciascun credito e per ogni periodo d’imposta.
n.b.: La disposizione in esame non è comunque applicabile se il credito deriva dalla ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi al medesimo tributo.

IMPOSTA DI BOLLO SU TRASFERIMENTI DI DENARO ALL’ESTERO
È soppressa l’imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all’estero attraverso istituti bancari, agenzie di “money transfer” ed altri agenti in attività finanziarie, pari al 2% dell’importo trasferito.

VARIAZIONE ALIQUOTA ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
È anticipato dal 31.12 al 20.12 il termine entro il quale deve avvenire la pubblicazione, sul sito del MEF, delle delibere di variazione dell’addizionale comunale IRPEF affinché le stesse abbiano effetto dall’1.1 dell’anno di pubblicazione.

SBLOCCO SOSPENSIONE AUMENTI DEI TRIBUTI LOCALI
È eliminata l’operatività della sospensione del potere degli Enti locali di deliberare aumenti dei tributi, addizionali, aliquote o maggiorazioni di aliquote di tributi ad essi attribuiti con legge dello Stato.

RIMBORSO IRAP ANNI PREGRESSI RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO
Il Decreto in esame, considerando le novità introdotte in materia di IRAP dal 2012 ed in particolare:
– la deduzione integrale dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente ed assimilato;
– l’abrogazione della deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP con riferimento alle spese per il personale dipendente ed assimilato, con il mantenimento della stessa soltanto in presenza di interessi passivi;
riconosce la possibilità di richiedere il rimborso dell’IRAP relativa ai periodi d’imposta precedenti a quello in corso al 31.12.2012 (in generale 2011 e precedenti) per i quali al 2.3.2012 è ancora pendente il termine di 48 mesi dalla data del versamento.

STUDI DI SETTORE
Termini di approvazione dei correttivi anticrisi per il 2011
È differito al 30.4.2012 il termine per la pubblicazione sulla G.U. dei correttivi anticrisi per il 2011.

Accertamento induttivo a seguito di irregolarità del modello studi
Il Decreto in esame conferma le ipotesi nelle quali è possibile effettuare l’accertamento induttivo, mentre modifica (a vantaggio del contribuente) le modalità per la verifica dell’errata compilazione del modello studi.
Ora è infatti stabilito che l’infedele compilazione del modello studi si verifica qualora tra i ricavi/compensi risultanti dal calcolo degli studi con dati corretti e quelli con i dati dichiarati vi sia uno scostamento superiore al 15% o comunque a € 50.000.
n.b.: La modifica non riguarda soltanto l’ammontare del limite percentuale e l’introduzione di un limite assoluto di scostamento, ma interviene sui termini da porre a confronto per verificare detto scostamento. Ora, infatti, i termini di confronto riguardano sempre l’ammontare dei ricavi / compensi e non vi è più alcun riferimento al reddito.
La predetta novità è applicabile con riferimento agli accertamenti notificati dal 2.3.2012.

MISURE CAUTELARI A GARANZIA DEI CREDITI ERARIALI
È ora previsto che anche la GdF (come già l’Agenzia delle Entrate) ha la possibilità di richiedere agli operatori finanziari (banche, Posta, società ed enti di assicurazione per le attività finanziarie, intermediari finanziari, ecc.) dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto e operazione effettuata, comprese le generalità dei soggetti per i quali o con i quali gli stessi hanno operato, al fine di effettuare le segnalazioni all’Agenzia delle Entrate per la richiesta, al Presidente della CTP, delle misure cautelari (iscrizione di ipoteca sui beni e autorizzazione a procedere, a mezzo Ufficiale giudiziario, al sequestro conservativo dei beni).

LISTE SELETTIVE PER MANCATA EMISSIONE DI FATTURA / SCONTRINO / RICEVUTA FISCALE
I contribuenti che verranno segnalati più volte all’Agenzia delle Entrate ovvero alla GdF, in forma non anonima, per la mancata emissione dello scontrino, ricevuta fiscale ovvero fattura, saranno inseriti in specifiche liste selettive che saranno utilizzate dall’Agenzia per la pianificazione dell’attività di accertamento.

CHIUSURA PARTITE IVA INATTIVE
Come noto, dal 6.7.2011, è stata prevista la revoca d’ufficio della partita IVA se per 3 anni consecutivi il soggetto interessato non ha esercitato l’attività d’impresa / lavoro autonomo ovvero non ha presentato la dichiarazione IVA, qualora obbligato.
Ora, è disposto che:
– i soggetti che non hanno provveduto a presentare la dichiarazione di cessazione dell’attività ai fini IVA, saranno individuati sulla base dei dati in possesso dell’Anagrafe tributaria;
– l’Agenzia invierà a detti soggetti una comunicazione con la quale rende noto che la stessa provvederà alla cessazione d’ufficio. In tal caso l’interessato, entro 30 giorni dal ricevimento, può fornire i chiarimenti necessari per evitare la chiusura d’ufficio, rilevando gli elementi non considerati ovvero considerati erroneamente, o provvedere al pagamento della sanzione (ridotta ad 1/3 del minimo) con il mod. F24. Trascorsi 30 giorni dal ricevimento della comunicazione in esame, la somma dovuta a titolo di sanzione per l’omessa presentazione della dichiarazione di cessazione dell’attività è iscritta direttamente a ruolo a titolo definitivo.
Inoltre, è prevista la possibilità di verificare lo stato di attività della partita IVA e la denominazione ovvero il cognome e nome del soggetto titolare della partita IVA.

VERSAMENTO SOMME DA ACCERTAMENTO IMPOSTA DI REGISTRO
È previsto che le somme dovute (imposta, sanzioni ed interessi) a seguito dell’accertamento da parte dell’Ufficio ai fini dell’imposta di registro, se relative alle annualità successive alla prima, alle cessioni, risoluzioni e proroghe, possono essere richieste, a pena di decadenza, entro il 31.12 del quinto anno successivo a quello di scadenza del pagamento.

ESTRATTI CONTO BANCARI IN LUOGO DELLE SCRITTURE CONTABILI
È abrogata la disposizione, introdotta dalla “Finanziaria 2012”, che prevedeva dal 2012 la possibilità per le imprese in contabilità semplificata ed i lavoratori autonomi, che effettuano incassi e pagamenti “interamente tracciabili” (ad esempio, tramite assegni, ricevute bancarie, bonifici, carte di credito, ecc.), di sostituire le scritture contabili con gli estratti conto bancari.

RISCOSSIONE NELL’ACCERTAMENTO
A decorrere dall’1.10.2011:
– gli avvisi di accertamento emessi dall’Ufficio sono esecutivi trascorsi 60 giorni dalla notifica;
– il contribuente / ricorrente che ha impugnato l’atto, entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di accertamento (termine per la proposizione del ricorso) deve versare la somma corrispondente al 50% delle maggiori imposte accertate, salvo che lo stesso abbia presentato la richiesta di sospensione cautelare;
– l’Agente della riscossione, decorsi 30 giorni dal suddetto termine di pagamento, può attivare la riscossione coattiva delle somme anche ai fini dell’esecuzione forzata con l’espropriazione dei beni del debitore senza la notifica della cartella di pagamento.
Ciò comporta che il contribuente / ricorrente che non ha presentato una richiesta di sospensiva cautelare al giudice adito, decorsi i suddetti termini (30 giorni dopo il termine della proposizione del ricorso), può essere assoggettato a procedura esecutiva (ad esempio, iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo) senza alcuna comunicazione preventiva.
Ora il Decreto in esame prevede che l’Agente della riscossione, con raccomandata semplice spedita all’indirizzo presso il quale è stato notificato l’atto, informa il debitore di aver preso in carico le somme per la riscossione e che l’espropriazione forzata è avviata entro il 31.12 del terzo anno (non più del secondo anno) successivo a quello in cui l’accertamento è divenuto definitivo.

IMPOSTA DI BOLLO SPECIALE SU ATTIVITA’ FINANZIARIE “SCUDATE”
Il Decreto in esame interviene sull’imposta di bollo speciale annuale del 4‰ applicabile alle attività “scudate” (per il 2012 e 2013 l’imposta è pari rispettivamente al 10‰ e al 13,5‰).
Si rammenta che:
– l’imposta dovuta va determinata al netto dell’eventuale imposta di bollo ordinaria;
– gli intermediari provvedono a trattenere l’imposta dal conto del soggetto interessato ovvero ricevere provvista dallo stesso, a versare ogni anno l’imposta con riferimento al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell’anno precedente e a segnalare all’Agenzia delle Entrate i soggetti per i quali non è stata applicata e versata la nuova imposta a causa della cessazione del rapporto o del mancato ricevimento della relativa provvista.
In particolare le novità introdotte a tale disciplina sono di seguito evidenziate.

Possibilità per l’intermediario di “disinvestire” in assenza di provvista
Gli intermediari, al fine di versare l’imposta di bollo in caso di mancata provvista da parte del contribuente possono “effettuare i necessari disinvestimenti”.

Proroga del termine di versamento dell’imposta al 16.5
È prorogato dal 16.2 al 16.5 di ciascun anno il versamento dell’imposta riferita al valore delle attività ancora segretate al 31.12 dell’anno precedente.
n.b.: Il versamento per il 2012 può essere effettuato fino al 16.5.2012; fino al 2.3.2012 “non si configurano violazioni in materia di versamenti”.

IMPOSTA IMMOBILI ALL’ESTERO
Come noto, dal 2011, è stata introdotta un’imposta “patrimoniale” sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti, con un’aliquota “base” pari allo 0,76% del valore degli immobili.
n.b.: Il versamento della nuova imposta va effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF (18.6 o 18.7.2012 con la maggiorazione dello 0,40%).
Il Decreto in esame ha modificato la suddetta disciplina prevedendo quanto segue.

Esonero dall’imposta per importi non superiori a € 200
È ora previsto che l’imposta sugli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti, non è dovuta se di importo non superiore a € 200.

Valore dell’immobile situato nella UE o nello SEE
La base imponibile dell’imposta in commento sugli immobili situati in Stati UE o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni va individuata facendo riferimento al valore ivi utilizzato “ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti”.
In mancanza di detto valore è necessario avere riguardo al costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in assenza, al valore di mercato del luogo in cui è situato l’immobile.

Soggetti che prestano lavoro all’estero
Il Decreto in esame introduce una specifica disciplina per i soggetti che prestano lavoro all’estero per i quali la residenza in Italia è stabilita ex lege, ossia per coloro che lavorano all’estero per lo Stato italiano (ad esempio, diplomatici) o per un suo Ente locale o presso organizzazioni internazionali cui l’Italia aderisce.
In particolare, per l’immobile (e sue pertinenze) all’estero adibito, dai suddetti soggetti, ad abitazione principale è prevista:
– un’aliquota ridotta nella misura dello 0,4%, applicabile limitatamente al periodo di svolgimento dell’attività lavorativa all’estero;
– una detrazione pari a € 200, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione (abitazione principale) e fino a concorrenza dell’imposta dovuta. Tale detrazione spetta pro-quota in presenza di più soggetti che adibiscono l’immobile ad abitazione principale; per il 2012 e 2013 è maggiorata di € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale. La maggiorazione “al netto della detrazione di base” non può essere superiore a € 400.

Credito d’imposta
Per gli immobili situati in Stati UE o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla nuova imposta “patrimoniale” in commento è prevista la possibilità di dedurre un credito d’imposta pari alle imposte di natura patrimoniale / reddituale sullo stesso immobile non detratte ai sensi dell’art. 165, TUIR.

IMPOSTA ATTIVITA’ FINANZIARIE ALL’ESTERO
Come noto, dal 2011 è stata introdotta un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti nella seguente misura:
– 1‰ annuo per il 2011 e 2012;
– 1,5‰ a decorrere dal 2013.
Ora è previsto che per i c/c bancari e libretti al risparmio detenuti in Stati UE o aderenti allo SEE che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, l’imposta è pari a € 34,20.

COMPENSAZIONE CREDITO IVA
È ridotto da € 10.000 ad € 5.000 il limite ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, riferito al credito IVA annuale o trimestrale al cui superamento il relativo utilizzo in compensazione c.d. “orizzontale” nel mod. F24 può essere effettuato dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell’istanza trimestrale.

Ora è inoltre previsto l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate (Entratel o Fisconline) per la compensazione del credito IVA annuale / trimestrale per importi superiori a € 5.000. Si rammenta che in tal caso il mod. F24 va inviato all’Agenzia delle Entrate almeno 10 giorni dopo la presentazione della dichiarazione.
n.b.: Le nuove disposizioni sono in vigore dal 2.3.2012 e pertanto da tale data deve essere rispettato il nuovo limite. L’Agenzia delle Entrate con un apposito Provvedimento potrà tuttavia fissare i termini e le “ulteriori” modalità attuative della nuova disposizione.
Le compensazioni effettuate nei mesi di gennaio / febbraio 2012 per importi fino a € 10.000 non dovrebbero essere pregiudicate dalla nuova disposizione, salvo il rispetto a decorrere dal 2.3.2012 del nuovo limite di € 5.000 per coloro che hanno utilizzato importi inferiori a tale soglia.

ACCESSO NEI LOCALI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
L’accesso, da parte dei verificatori, nei locali destinati all’esercizio dell’attività d’impresa / lavoro autonomo è ora esteso anche ai locali degli enti non commerciali, compresi quelli che usufruiscono delle agevolazioni ex D.Lgs. n. 460/97. Ciò amplia le possibilità di controllo, considerato che il luogo di esercizio dell’attività istituzionale è assimilabile al domicilio privato.

SANZIONI TRASFERIMENTO DI DENARO DA E VERSO L’ESTERO
È modificato il regime sanzionatorio applicabile al trasferimento di denaro da e verso l’estero di importo pari o superiore a € 10.000, in violazione degli obblighi di dichiarazione all’Agenzia delle Dogane della somma trasferita. In particolare è ora previsto che:
– il sequestro delle somme da parte dell’Agenzia delle Dogane o della GdF è eseguito nel limite del 30% dell’importo eccedente € 10.000 purché l’eccedenza stessa non sia superiore a € 10.000; del 50% dell’importo eccedente negli altri casi;
– le somme sequestrate garantiscono il pagamento delle sanzioni con preferenza rispetto ad ogni altro credito;
– il soggetto al quale è stata contestata la violazione può chiedere l’estinzione della stessa a fronte del pagamento all’Agenzia delle Dogane o alla GdF al momento della contestazione, ovvero al MEF entro 10 giorni dalla stessa del 5% dell’importo eccedente € 10.000 purché l’eccedenza stessa non sia superiore a € 10.000; del 15% se l’eccedenza non è superiore a € 40.000. In ogni caso, quanto corrisposto non può essere inferiore a € 200.
Inoltre il Decreto in esame:
– introduce restrizioni alle condizioni al cui sussistere è precluso il pagamento in misura ridotta. Ora infatti lo stesso non è consentito qualora sia superato il limite di € 40.000 (nella vigente formulazione, € 250.000) di denaro contante eccedente la soglia di € 10.000; il contribuente si sia già avvalso della facoltà oblatoria nei 5 anni (nella vigente formulazione, 365 giorni) precedenti la ricezione dell’atto di contestazione dell’illecito;
– prevede la modifica delle sanzioni applicabili al soggetto che viola l’obbligo di comunicazione dei trasferimenti di contante eccedenti € 10.000, ora fissate dal 10% al 30% dell’importo trasferito o che tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore non è superiore a € 10.000; dal 30% al 50% dell’importo trasferito o che tenta di trasferire in eccedenza rispetto alla soglia di € 10.000, se tale valore è superiore a € 10.000.

(riproduzione vietata)

No comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.