Gen 10

Le novità del decreto “Salva Italia”.

Con la pubblicazione della Legge 22.12.2011, n. 214 sul S.O. n. 276/L alla G.U. 27.12.2011, n. 300 è stato convertito il DL n. 201/2011, c.d. “Salva Italia”, le cui principali disposizioni di natura fiscale sono di seguito illustrate.

AIUTO ALLA CRESCITA ECONOMICA (ACE)
Dal 2011, per incentivare il finanziamento delle imprese con capitale proprio, è introdotta una deduzione dal reddito d’impresa pari al “rendimento nozionale” del nuovo capitale proprio.
Tale rendimento corrisponde all’importo risultante dall’applicazione, all’incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente al 31.12.2010, di un’aliquota individuata con apposito Decreto da emanare entro il 31.1 di ogni anno. Per il primo triennio (2011 – 2013) tale aliquota è fissata nella misura del 3%.
Il capitale proprio di riferimento, da raffrontare con quello delle successive annualità ai fini della determinazione degli incrementi agevolabili, è rappresentato dal patrimonio netto al 31.12.2010 al netto dell’utile 2010.
L’agevolazione in esame, che presenta molti aspetti in comune con la precedente “DIT”, è riconosciuta anche alle ditte individuali, alle snc e sas in contabilità ordinaria.

DEDUCIBILITÀ IRAP RELATIVA AL COSTO DEL LAVORO
Dal 2012 è possibile dedurre dal reddito d’impresa l’IRAP riferita alla quota imponibile del costo del personale dipendente ed assimilato al netto delle deduzioni ex art. 11, commi 1, lett. a), 1-bis, 4-bis e 4-bis1, D.Lgs. n. 446/97.
Tale deduzione: a) spetta ai soggetti che determinano la base imponibile IRAP quale differenza tra componenti positivi e negativi del valore della produzione (società di capitali ed enti commerciali; società di persone e imprese individuali; esercenti arti e professioni, in forma individuale e associata;
banche, società finanziarie e imprese di assicurazione), b) va effettuata secondo il principio di cassa (imposta pagata).

DEDUZIONE IRAP PER DONNE E GIOVANI
Dal 2012 la deduzione IRAP per ciascun dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d’imposta ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 446/97 è aumentata:
– da € 4.600 a € 10.600 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni;
– da € 9.200 a € 15.200 se il dipendente è di sesso femminile o di età inferiore a 35 anni ed è impiegato in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna o Sicilia.

DETRAZIONI 36% E 55%
Dall’1.1.2012 è riconosciuta “a regime” la detrazione IRPEF del 36% delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, con la sostanziale conferma dell’attuale assetto normativo.
È infatti previsto che la detrazione spetta: a) per una spesa massima complessiva di € 48.000, considerando anche le spese sostenute in anni precedenti in caso di lavori che proseguono per più annualità; b) per le sole unità immobiliari residenziali (di qualsiasi categoria catastale) e relative pertinenze, con la conseguenza che, in caso di uso promiscuo, la detrazione è ridotta del 50%; c) in 10 quote annuali di pari importo a decorrere dall’anno di sostenimento delle spese; d) per gli interventi di:
manutenzione ordinaria (solo sulle parti comuni), manutenzione straordinaria, restauro, risanamento e ristrutturazione (sia sulle singole unità immobiliari che sulle parti comuni); realizzazione di box/posto auto pertinenziale; restauro / risanamento / ristrutturazione su interi fabbricati eseguiti da imprese edili o cooperative edilizie per la successiva rivendita/assegnazione entro 6 mesi dalla fine dei lavori; ripristino degli immobili danneggiati da eventi calamitosi, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di emergenza, anche prima dell’1.1.2012; eliminazione di barriere architettoniche ed interventi per favorire la mobilità di soggetti disabili; prevenzione di atti illeciti da parte di terzi e infortuni domestici; cablatura degli edifici, contenimento dell’inquinamento acustico, bonifica dell’amianto; misure antisismiche, di messa a norma degli edifici e di risparmio energetico.
È inoltre previsto che:
a) la detrazione del 55% per gli interventi di risparmio energetico di cui all’art. 1, commi da 344 a 347, Legge n. 296/2006 è applicabile alle spese sostenute fino al 31.12.2012.
Tra gli interventi agevolati di cui al comma 347 (sostituzione di impianti di climatizzazione invernale) è ricompresa anche la “sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a pompa di calore dedicati alla produzione di acqua calda sanitaria”;
b) per le spese relative alle opere per il conseguimento di risparmio energetico, dall’1.1.2013 è applicabile la detrazione del 36%;
c) la detrazione del 36% in caso di cessione dell’immobile è trasferita all’acquirente (per la parte non ancora fruita) salvo diverso accordo tra le parti. In altre parole, in caso di cessione dell’immobile oggetto degli interventi per i quali il cedente sta fruendo della detrazione, la stessa rimane in capo a quest’ultimo solo espressamente previsto. Se tale aspetto non è contrattualmente determinato, la detrazione passa “automaticamente” all’acquirente.

UTILIZZO DELL’ISEE PER LE AGEVOLAZIONI FISCALI E ASSISTENZIALI
È previsto l’intento di revisionare le modalità di determinazione dell’ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) nonché il relativo campo di applicazione. A tal fine è stata evidenziata la necessità di tener conto di un’ampia gamma di fattori che incidono sulla situazione economica della famiglia, quali, ad esempio, i redditi e patrimoni (sia in Italia che all’estero) dei diversi componenti il nucleo familiare, i carichi di famiglia e la presenza di debiti per l’acquisto della casa; di rafforzare il sistema dei controlli dell’ISEE anche con la condivisione degli archivi dei diversi organi della Pubblica amministrazione.

NOVITA’ IN MATERIA DI STUDI DI SETTORE
Con riferimento alle dichiarazioni relative al 2011 e annualità successive, a favore dei contribuenti soggetti agli studi di settore che a) assolvono regolarmente gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell’applicazione degli studi di settore, indicando fedelmente tutti i dati previsti; b) risultano congrui, anche a seguito di adeguamento; c) risultano coerenti agli specifici indicatori previsti dallo studio di settore, è previsto il riconoscimento dei seguenti benefici:
1) preclusione dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici ex art. 39, comma 1, lett. d), secondo periodo, DPR n. 600/73 e art. 54, comma 2, ultimo periodo, DPR n. 633/72;
2) riduzione di 1 anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento ex art. 43, comma 1, DPR n. 600/73 e art. 57, comma 1, DPR n. 633/72;
3) determinazione sintetica del reddito ex art. 38, DPR n. 600/73 solo se il reddito complessivo accertabile eccede di almeno 1/3 quello dichiarato.
È altresì disposto che i contribuenti soggetti agli studi di settore che non soddisfano le 3 condizioni sopra riportate (che consentono di fruire dei nuovi benefici) saranno oggetto di specifici piani di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e della GdF; quelli che risultano non congrui e sono privi di un c/c dedicato all’attività professionale / d’impresa saranno oggetto di controlli svolti prioritariamente con l’utilizzo dei poteri istruttori di cui all’art. 32, comma 1, nn. 6-bis e 7, DPR n. 600/73, e all’art. 51, comma 2, nn. 6-bis e 7, DPR n. 633/72.

DILAZIONE PAGAMENTO SOMME ISCRITTE A RUOLO
È introdotta la possibilità di un’ulteriore dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, ex art. 19, DPR n. 602/73.
In particolare è disposto che “in caso di comprovato peggioramento della situazione” di temporanea obiettiva difficoltà finanziaria del contribuente, la dilazione di pagamento concessa (ripartizione delle somme scritte a ruolo fino ad un massimo di 72 rate mensili) “può essere prorogata una sola volta, per un ulteriore periodo e fino a settantadue mesi, a condizione che non sia intervenuta la decadenza”.
Possono beneficiare di tale ulteriore dilazione anche i soggetti che, avendo in corso il pagamento rateale al 28.12.2011 non hanno versato la prima o, successivamente, 2 rate degli importi dovuti e non hanno ancora fruito dell’analoga dilazione prevista dal DL n. 225/2010.

RATEIZZAZIONE DEBITI TRIBUTARI
Con riguardo alla rateazione delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e formali delle dichiarazioni ex art. 3-bis, D.Lgs. n. 462/97, già oggetto di intervento ad opera del DL n. 70/2011:
1) è stato soppresso l’obbligo di prestare un’idonea garanzia precedentemente previsto qualora l’importo complessivo delle rate successive alla prima fosse superiore a € 50.000.
Di conseguenza, ora, il pagamento di quanto dovuto può essere effettuato in un numero massimo di 6 rate trimestrali o, se superiore a € 5.000, in un numero massimo di 20 rate trimestrali, senza necessità di prestare alcuna garanzia.
2) è previsto che il versamento delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva (versamento tardivo), ancorché non comporti la decadenza dalla rateazione, determina l’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione pari al 30% dell’importo della rata versata in ritardo e degli interessi legali. L’iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento operoso entro il termine di pagamento della rata successiva;
3) sono applicabili anche all’ipotesi di tardivo versamento delle rate successive le disposizioni di cui al comma 5 del citato art. 3-bis in materia di notificazione delle cartelle di pagamento conseguenti all’iscrizione a ruolo connessa all’omesso pagamento della prima rata o delle rate successive alla prima oltre il termine di pagamento della rata successiva (che comporta la decadenza della rateazione). Pertanto, la notificazione è effettuata entro il 31.12 del secondo anno successivo a quello di scadenza della rata non pagata ovvero pagata in ritardo.
Le novità in esame riguardanti la soppressione della prestazione della garanzia nonché le conseguenze del tardivo versamento delle rate successive alla prima si applicano anche:
alle somme da versare in relazione ai redditi soggetti a tassazione separata;
alle rateazioni in corso al 28.12.2011.

EMERSIONE DI BASE IMPONIBILE
Al fine di favorire l’emersione di base imponibile sono previsti i seguenti interventi:
1) irrogazione di sanzioni penali, insorgere dell’“uso di atto falso” e, nei casi più gravi, interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione, se il contribuente esibisce / trasmette atti o documenti falsi (in tutto o in parte) ovvero fornisce dati e notizie non veritieri a seguito di richiesta dell’Ufficio ex artt. 32 e 33, DPR n. 600/73 e 51 e 52, DPR n. 633/72;
2) obbligo per gli operatori finanziari (banche, Poste, intermediari finanziari, imprese e organismi di investimento, ecc.), a decorrere dall’1.1.2012, di comunicare periodicamente all’Anagrafe tributaria le movimentazioni che hanno interessato i rapporti di cui all’art. 7, comma 6, DPR n. 605/73 (ad esempio, conto corrente). Tali informazioni potranno essere utilizzate anche per individuare i contribuenti a maggior rischio di evasione da sottoporre a controllo.

CONDONO 2002 E PROROGA TERMINI DI ACCERTAMENTO
È prorogato fino al 31.12.2013 il termine di accertamento ai fini IVA pendente al 31.12.2011 per i soggetti che hanno aderito al condono di cui alla Legge n. 289/2002.

LIMITAZIONI USO DEL CONTANTE
Dal 6.12.2011 il limite all’uso del contante e dei titoli al portatore (pari a € 2.500 fino al 5.12.2011) è ulteriormente ridotto ed in particolare:
1) il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore è possibile soltanto per importi inferiori a € 1.000;
2) gli assegni bancari e postali nonché i vaglia postali e cambiari di importo pari o superiore a € 1.000 devono riportare il nome o la ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità;
3) il saldo dei libretti di deposito bancari o postali al portatore dovranno essere estinti o “riportati” ad importi inferiori alla soglia di € 1.000.
Inoltre:
4) è fissato al 31.3.2012 il termine entro il quale estinguere / ridurre i libretti al portatore;
5) non saranno applicate sanzioni per le violazioni, rispetto al nuovo limite di € 1.000, commesse nel periodo compreso tra il 6.12.2011 e il 31.1.2012;
6) per le violazioni relative ai libretti al portatore con saldo inferiore a € 3.000 la sanzione è fissata in misura pari al saldo del libretto stesso.
Riduzione delle commissioni a carico dei beneficiari dei pagamenti
È previsto che, entro il 28.3.2012, l’Associazione Bancaria Italiana (ABI), le Poste, le associazioni dei prestatori di servizi di pagamento, le imprese che gestiscono circuiti di pagamento e le associazioni delle imprese rappresentative a livello nazionale dovranno definire le regole generali finalizzate ad “assicurare una riduzione delle commissioni a carico degli esercenti in relazione alle transazioni effettuate mediante carte di pagamento”.
È limitata alla misura massima dell’1,5% la commissione a carico degli esercenti sui pagamenti effettuati con strumenti di pagamento elettronico, incluse le carte di pagamento, di credito e di debito.

APPLICAZIONE SPERIMENTALE DELL’IMPOSTA MUNICIPALE (IMU)
È disposta l’anticipazione “in via sperimentale”, a decorrere dal 2012 dell’applicazione dell’IMU (imposta municipale propria) a carico dei proprietari di terreni agricoli, aree fabbricabili e fabbricati, compresa l’abitazione principale e sue pertinenze.

La base imponibile IMU è calcolata applicando:
a) per i terreni agricoli, il moltiplicatore pari a 130, ridotto a 110 per i coltivatori diretti e gli IAP iscritti nella previdenza agricola, all’ammontare del reddito dominicale rivalutato del 25%;
b) per i fabbricati, i seguenti moltiplicatori all’ammontare della rendita catastale rivalutata del 5%:
categoria catastale A (esclusa A/10), C/2, C/6 e C/7 = 160
categoria catastale B, C/3, C/4 e C/5 = 140
categoria catastale A/10 e D/5 = 80
categoria catastale D (esclusa D/5) = 60 (65 dal 2013)
categoria catastale C/1 = 55
c) per i terreni edificabili la base imponibile è individuata nel valore venale in comune commercio.

Sono previste le seguenti aliquote IMU:
A) ordinaria, nella misura dello 0,76% che i Comuni potranno aumentare / dimunuire dello 0,3%. La riduzione potrà essere disposta fino allo 0,4% per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, ex art. 43, TUIR, per quelli posseduti da soggetti IRES ovvero per quelli locati;
B) ridotta nella misura:
– dello 0,4% per l’abitazione principale e relative pertinenze che i Comuni possono aumentare o diminuire dello 0,2%;
– dello 0,2% per fabbricati rurali ad uso strumentale, ex art. 9, comma 3-bis, DL n. 557/93, che i Comuni possono diminuire fino allo 0,1%.

Per l’abitazione principale e sue pertinenze è riconosciuta una specifica detrazione IMU di ammontare pari a € 200 rapportata “al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione”.
Solo per il 2012 e 2013 e fino ad un massimo di € 400 è prevista una maggiorazione della detrazione pari a € 50 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni che dimori abitualmente e risieda anagraficamente nell’abitazione principale.

Il versamento dell’IMU va effettuato al Comune, per l’anno in corso, in 2 rate di pari importo (50%), la prima entro il 16.6 e la seconda entro il 16.12; tramite il mod. F24, ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97 (con modalità che saranno stabilite con un Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate).

ACCATASTAMENTO FABBRICATI RURALI
È stata disposta l’abrogazione delle previsioni di cui all’art. 7, DL n. 70/2011, che subordinavano il riconoscimento della ruralità degli immobili all’attribuzione della categoria catastale A/6 per gli immobili rurali ad uso abitativo e D/10 per gli immobili rurali ad uso strumentale, da richiedere all’Agenzia del Territorio con un apposito modello.
Le nuove disposizioni prevedono:
a) la conferma della validità delle domande di variazione catastale presentate anche dopo la scadenza dei termini (30.9.2011) ma entro il 28.12.2011 al fine del riconoscimento della ruralità ma “fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo”;
b) l’emanazione di un nuovo Decreto per stabilire le “modalità per l’inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili ad uso abitativo”;
c) che i fabbricati rurali iscritti nel Catasto dei terreni, esclusi quelli non oggetto di inventariazione ex art. 3, comma 3, DM n. 28/98, dovranno essere dichiarati al Catasto edilizio urbano entro il 30.11.2012. Per tali immobili, nelle more della presentazione della dichiarazione di aggiornamento catastale, l’IMU dovrà essere corrisposta a titolo di acconto, sulla base della rendita delle unità similari già iscritte in Catasto. Successivamente il Comune, a seguito dell’attribuzione della rendita catastale, determinerà il conguaglio tra quanto dovuto e quanto già versato.

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF
È stato anticipato dal 31.12 al 20.12.2011 il termine per l’adozione, da parte del Comune, della delibera che aumenta l’aliquota dell’addizionale comunale ai fini dell’acconto da versare dal mese di marzo 2012. La possibilità di differenziare l’aliquota dell’addizionale è consentita utilizzando esclusivamente gli scaglioni di reddito previsti ai fini IRPEF, “nel rispetto del principio di progressività”.

TRIBUTO COMUNALE SU RIFIUTI E SERVIZI
I Comuni, a decorrere dall’1.1.2013, dovranno istituire un tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, relativo alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento svolta in regime di privativa e alla gestione dei servizi indivisibili.
Tale tributo sarà dovuto dai soggetti che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani e dovrà essere versato al Comune in cui insiste l’immobile/area assoggettato al tributo.
La tariffa relativa alla gestione dei rifiuti dovrà essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte.

TASSAZIONE PER AUTO DI LUSSO, IMBARCAZIONI E AEROMOBILI
Il c.d. “super bollo”, introdotto dall’art. 23, comma 21, DL n. 98/2011, per le autovetture e autoveicoli per il trasposto promiscuo di persone, a decorrere dal 2012, è dovuto se la potenza è superiore a 185 kW nella misura di € 20 per ciascun kW eccedente i 185.
Tale tassa non è dovuta decorsi 20 anni dalla data di costruzione del veicolo; è dovuta in misura ridotta a seconda della data di costruzione del veicolo (60% dopo 5 anni dalla costruzione, 30% dopo 10 anni dalla costruzione, 15% dopo 15 anni dalla costruzione).

È istituita, dall’1.5.2012, la tassa annuale di stazionamento a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori a titolo di leasing di unità da diporto che stazionino in porti marittimi nazionali, navighino o siano ancorate in acque pubbliche, anche se in concessione a privati, calcolata per ogni giorno o frazione di esso.
L’importo è ridotto del 50%, per le unità di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti come ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario.
L’importo dovuto è ridotto di determinate percentuali a seconda della data di costruzione dell’unità da diporto (15% dopo 5 anni dalla costruzione, 30% dopo 10 anni dalla costruzione, 45% dopo 15 anni dalla costruzione).

È istituita un’imposta erariale a carico dei proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori in leasing di aeromobili privati di cui all’art. 744, Codice della navigazione, immatricolati nel registro aereonautico nazionale.
L’imposta è dovuta anche per gli aeromobili non immatricolati nel registro aeronautico nazionale se gli stessi sostano nel territorio nazionale per più di 48 ore.

INDICAZIONE NEL MOD. UNICO DEL CANONE RAI
Ai fini della verifica del pagamento del canone di abbonamento speciale alla radio o alla televisione (canone RAI), le imprese e le società dovranno esporre nel mod. UNICO il numero di abbonamento, la categoria di appartenenza ai fini dell’applicazione della tariffa di abbonamento e gli altri elementi eventualmente individuati dal Provvedimento di approvazione del mod. UNICO.

“POSSIBILE” AUMENTO DELLE ALIQUOTE IVA
È confermata la sostituzione delle disposizioni ex DL n. 98/2011, che prevedevano la riduzione dei regimi “di favore fiscale” nella misura del 5% per il 2012 e del 20% dal 2013 riguardanti qualsiasi imposta (IRPEF, IRES, IRAP, IVA, imposte indirette, ecc.) e qualsiasi ambito (persone fisiche, imprese, società, ecc.), qualora entro il 30.9.2012 non fosse stata adottata la c.d. “Riforma fiscale”, con la previsione dell’aumento dell’aliquota IVA:
– dal 10% al 12% e dal 21% al 23% a decorrere dall’1.10.2012 e fino al 31.12.2013;
– dal 12% al 12,50% e dal 23% al 23,50% a decorrere dall’1.1.2014.
Tale incremento è certo per il 2012 mentre per il 2013 / 2014 è legato alla mancata adozione della predetta Riforma fiscale.

IMPOSTA DI BOLLO CONTI CORRENTI E PRODOTTI FINANZIARI
Dall’1.1.2012, l’imposta di bollo dovuta sugli estratti conto bancari / postali e rendiconti di libretti di risparmio anche postali è così fissata a € 34,20 per i clienti persone fisiche; a € 100 per i clienti diversi da persone fisiche. L’imposta non è dovuta, per il cliente persona fisica, se il valore medio di giacenza annua non è superiore a € 5.000.
Inoltre, dall’1.1.2012, “le comunicazioni alla clientela relative ai prodotti e agli strumenti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ad esclusione dei fondi pensione e dei fondi sanitari, per ogni esemplare, sul complessivo valore di mercato o, in mancanza, sul valore nominale o di rimborso” sono soggette all’imposta di bollo nella misura del 1‰ annuo per il 2012; del 1,5‰ a decorrere dal 2013.
Per tali comunicazioni la percentuale della somma da versare entro il 30.11.2012 è ridotta del 50%.

IMPOSTA DI BOLLO “SPECIALE” ATTIVITÀ SCUDATE
Le attività finanziarie oggetto di emersione in applicazione di quanto previsto dall’art. 13-bis, DL n. 78/2009 e dagli artt. 12 e 15, DL n. 350/2001 (c.d. “scudo fiscale”) sono assoggettate ad un’imposta di bollo speciale annuale del 4‰. Per il 2012 e 2013 l’imposta in esame è pari rispettivamente al 10‰ e al 13,5‰.

“PATRIMONIALE” SU IMMOBILI E ATTIVITÀ FINANZIARIE ESTERI
Dal 2011 è introdotta un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero, a qualsiasi uso destinati dalle persone fisiche residenti.
La nuova imposta:
a) è a carico del proprietario dell’immobile ovvero del titolare di altro diritto reale sullo stesso;
b) è dovuta in misura proporzionale alla quota e ai mesi di possesso, tenendo presente che il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero;
c) è pari allo 0,76% del valore degli immobili.
Il valore dell’immobile è individuato nel costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, nel valore di mercato rilevabile nel luogo in cui lo stesso è situato.

Dal 2011 è istituita altresì un’imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero dalle persone fisiche residenti. La nuova imposta è dovuta proporzionalmente alla quota e al periodo di detenzione ed è pari all’1‰ per il 2011 e il 2012, e all’1,5‰ dal 2013, del valore delle attività finanziarie.
Il valore dell’attività finanziaria è costituito dal valore di mercato, rilevato al 31.12 di ciascun anno nel luogo in cui è detenuta, anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso.
Dalle predette imposte è deducibile, fino a concorrenza, un credito d’imposta pari all’ammontare dell’eventuale imposta patrimoniale versata allo Stato in cui in cui è ubicato l’immobile / sono detenute le attività finanziarie.
Il versamento delle nuove imposte va effettuato entro il termine previsto per il saldo IRPEF (16.6 o 16.7.2012 con la maggiorazione dello 0,40%).

AUMENTO ALIQUOTE CONTRIBUTIVE IVS
Dall’1.1.2012 è disposto l’aumento delle aliquote contributive degli artigiani e commercianti iscritti alla Gestione IVS, nella misura dell’1,3% dal 2012 e dello 0,45% annuale successivamente, fino a raggiungere il 24%.

TASSAZIONE INDENNITÀ DI FINE RAPPORTO
È previsto che la quota delle indennità di fine rapporto di cui all’art. 17, comma 1, lett. a) e c), TUIR, sia in denaro che in natura, di importo complessivamente eccedente € 1.000.000, il cui diritto alla percezione è sorto dall’1.1.2011, non potrà beneficiare della tassazione separata.
Analogo trattamento (concorrenza al reddito complessivo) è riservato “in ogni caso a tutti i compensi e indennità a qualsiasi titolo erogati agli amministratori delle società di capitali”.

PRESCRIZIONE “IMMEDIATA” DELLE LIRE IN CIRCOLAZIONE
Dal 6.12.2011 è disposta la prescrizione delle banconote, biglietti e monete in lire ancora in circolazione per i quali l’art. 52-ter, D.Lgs. n. 213/98 aveva fissato al 28.2.2012 il termine ultimo per ottenere, presso la Banca d’Italia, la conversione in euro.

AUMENTO ALIQUOTA BASE ADDIZIONALE REGIONALE IRPEF
È disposto che già dal 2011 l’aliquota base dell’addizionale regionale IRPEF è aumentata dallo 0,9% all’1,23%. Detto aumento è applicabile sia nelle Regioni a statuto ordinario che in quelle a statuto speciale nonché nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

(riproduzione vietata)

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