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E’ vietato l’utilizzo in compensazione dei crediti in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo scaduti.
Dall’1.1.2011 i crediti d’imposta disponibili non possono essere utilizzati in compensazione nel mod. F24 se il contribuente presenta somme iscritte a ruolo:
a) di importo superiore a € 1.500;
b) relative ad imposte dirette (ad esempio, IRPEF, IRES), IVA ed altre imposte indirette;
c) per le quali è scaduto il termine di pagamento, ossia sono decorsi 60 giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Il divieto non opera se l’iscrizione a ruolo si riferisce ad altre imposte quali, ad esempio, i tributi locali (ICI, Tarsu, TOSAP), ai contributi previdenziali ed assistenziali (contributi INPS, premi INAIL), ecc.
Fino all’entrata in vigore del Decreto 10.2.2011 contenente le modalità di pagamento dei debiti iscritti a ruolo, al contribuente era consentito compensare i crediti erariali, senza incorrere in sanzioni, a condizione che lo stesso mantenesse comunque una “riserva” a copertura dei predetti debiti.
Ora, per effetto dell’emanazione di tale Decreto, il contribuente non può più limitarsi a mantenere una “riserva” di crediti a copertura degli importi tributari iscritti a ruolo scaduti di importo superiore a € 1.500 ma deve necessariamente estinguere l’intero ammontare di tali debiti prima di utilizzare nel mod. F24 i crediti d’imposta a disposizione.
Così, ad esempio, per poter utilizzare i crediti disponibili in compensazione nel mod. F24 entro il prossimo 16.3, senza incorrere in sanzioni, si rende necessario verificare presso l’Agente della riscossione la presenza di debiti erariali a ruolo scaduti ed il relativo ammontare in modo da provvedere all’estinzione degli stessi.
Sanzione per la violazione dl divieto di compensazione.
La violazione del divieto di compensazione è sanzionata nella misura del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato.
N.b.: La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato e non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa. Di fatto, quindi, la sanzione è pari al minor importo tra il 50% delle somme iscritte a ruolo e il 50% dell’importo utilizzato in compensazione.
Pagamento delle somme iscritte a ruolo.
Per “liberare” i crediti disponibili ai fini dell’utilizzo degli stessi in compensazione, il pagamento delle imposte erariali iscritte a ruolo (comprese gli oneri accessori, gli aggi, e le spese di notifica della cartella) può essere effettuato anche utilizzando in compensazione, nel mod. F24 Accise, i crediti relativi ad imposte erariali.
Una volta effettuato tale pagamento il credito residuo può essere utilizzato in compensazione di ulteriori versamenti senza incorrere in sanzioni.
Il pagamento delle somme iscritte a ruolo può essere effettuato anche parzialmente. Ciò si verifica, ad esempio, nel caso in cui i crediti disponibili non siano capienti ai fini dell’integrale pagamento delle somme iscritte a ruolo scadute.
In tale ipotesi è necessario comunicare “preventivamente” all’Agente della riscossione le posizioni debitorie da estinguere con le modalità definite dall’Agente stesso.
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