Mag 9

La compensazione dei crediti commerciali con somme

Dallo scorso 2.7.2012 le imprese / lavoratori autonomi possono compensare le somme iscritte a ruolo utilizzando i crediti vantati per somministrazioni, forniture e appalti, nei confronti delle Regioni, Enti locali ed Enti del SSN

Dallo scorso 2.7.2012 le imprese / lavoratori autonomi possono compensare le somme iscritte a ruolo utilizzando i crediti vantati per somministrazioni, forniture e appalti, nei confronti delle Regioni, Enti locali ed Enti del SSN, che siano non prescritti, certi, liquidi ed esigibili.
A tal fine è necessario che il creditore acquisisca dal debitore un’apposita certificazione attestante l’ammontare del credito e la relativa certezza, liquidità ed esigibilità.
n.b.: oltre alla compensazione, è altresì consentita la cessione dei predetti crediti ad una banca / intermediario finanziario.
Va evidenziato che rientrano tra gli Enti del SSN nei cui confronti i soggetti che effettuano somministrazioni / prestazioni / appalti possono vantare crediti compensabili: a) le aziende sanitarie locali (ASL); b) le aziende ospedaliere; c) gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, pubblici, anche se trasformati in fondazioni; d) le aziende ospedaliere universitarie integrate con il SSN; e) gli istituti zooprofilattici di cui al D.Lgs. n. 270/93, ossia che svolgono attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria e di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.

SOMME ISCRITTE A RUOLO COMPENSABILI
I crediti vantati nei confronti dei predetti soggetti sono utilizzabili per la compensazione delle somme dovute per cartelle di pagamento ed atti di cui agli artt. 29 e 30, DL n. 78/2010 (ossia cartelle di pagamento, accertamenti esecutivi nonché atti di addebito dell’INPS) notificati entro il 30.4.2012, relativi a:
1) tributi erariali, regionali e locali;
2) contributi assistenziali e previdenziali;
3) premi INAIL;
4) altre entrate spettanti all’Amministrazione che ha rilasciato la predetta certificazione.
n.b.: sono compensabili anche gli oneri accessori, gli aggi e le spese a favore dell’Agente della riscossione nonché le imposte relative ad accertamenti esecutivi.

MODALITÀ DI COMPENSAZIONE
Per poter accedere alla compensazione, l’impresa / lavoratore autonomo deve innanzitutto presentare all’Agente della riscossione la certificazione rilasciata dalla Regione / Ente debitore.
L’Agente della riscossione:
– trattiene l’originale della certificazione e rilascia una copia della stessa al creditore;
– entro 3 giorni lavorativi verifica l’esistenza e la validità della certificazione, mediante specifica richiesta all’Amministrazione debitrice. Quest’ultima, entro 10 giorni, comunica l’esito della verifica all’Agente della riscossione che provvede ad informare il soggetto titolare del credito “commerciale”.
In caso di esito positivo, il creditore ritira presso l’Agente della riscossione l’attestazione dell’avvenuta compensazione. Il credito “commerciale” residuo dopo la compensazione con le somme iscritte a ruolo può essere utilizzato esclusivamente se la copia della certificazione è accompagnata dell’attestazione dell’avvenuta compensazione;
– entro 5 giorni lavorativi successivi, comunica l’avvenuta compensazione sia all’Ente debitore che a quello impositore;
– comunica al MEF, entro il giorno 10 di ogni mese, le compensazioni effettuate.
Va evidenziato che, l’art. 13-bis, DL n. 52/2012, in vigore dallo scorso 7.7.2012, ha esteso la compensazione anche ai crediti vantati nei confronti dello Stato e degli Enti pubblici nazionali.

CERTIFICAZIONE DEI CREDITI
Il creditore deve acquisire dall’Ente nei cui confronti vanta il credito un’apposita certificazione:
– ai fini della compensazione dello stesso con le somme iscritte a ruolo;
– per poter cedere il credito, pro soluto o pro solvendo, ad una banca o un intermediario finanziario ovvero ottenere un’anticipazione dello stesso. Con la certificazione l’Amministrazione debitrice accetta preventivamente la possibilità che il credito venga ceduto.
Per effetto del DL n. 52/2012, la certificazione:
a) può essere utilizzata anche ai fini dell’ammissione alla garanzia del Fondo di garanzia ex art. 2, comma 100, Legge n. 662/96;
b) consente il rilascio immediato del DURC, purché l’importo dei crediti vantati nei confronti della Pubblica Amministrazione sia di ammontare almeno pari agli oneri contributivi accertati e non ancora versati. Tale disposizione sarà operativa soltanto a seguito dell’emanazione, da parte del MEF, di un apposito Decreto attuativo.

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