Come noto, nel 2013, dopo la sospensione del versamento dell’acconto IMU 2013 (prima rata), è stata prevista la relativa abolizione per i seguenti immobili:
– abitazione principale e relative pertinenze, esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8, e A/9;
– unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità degli IACP;
– terreni agricoli e fabbricati rurali.
Ora, l’art. 1, DL n. 133/2013 prevede un’abolizione “limitata” del saldo IMU 2013 (seconda rata) relativamente ad alcune tipologie immobiliari.
Immobili “beneficiari” dell’abolizione “limitata” del saldo IMU 2013.
L’abolizione “limitata” dal versamento della seconda rata IMU 2013 riguarda le seguenti tipologie di immobili:
– abitazione principale e relative pertinenze (una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7), esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
– unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari, nonché alloggi assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica aventi le medesime finalità degli IACP;
– casa coniugale assegnata all’ex coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
– immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto come unica unità immobiliare (esclusi i fabbricati classificati nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9), posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
– terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola;
– fabbricati rurali ad uso strumentale;
– unità immobiliari equiparate dai Comuni all’abitazione principale, ossia quelle:
a) possedute a titolo di proprietà o usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
b) possedute a titolo di proprietà o usufrutto dai cittadini italiani non residenti in Italia, a condizione che non risultino locate;
c) concesse in comodato a “parenti in linea retta, entro il primo grado” (genitori – figli) che utilizzano il suddetto immobile come “abitazione principale” (disposizione operante dall’1.7.2013).
Eventuale IMU dovuta a conguaglio.
Per i suddetti immobili l’abolizione della seconda rata IMU 2013, come accennato, è “limitata”. Al ricorrere di una specifica condizione è comunque richiesto di effettuare un versamento a conguaglio.
Infatti, ancorché per gli immobili che usufruiscono dell’abolizione limitata della seconda rata IMU 2013 non debba essere effettuato alcun versamento entro il prossimo 16.12.2013, qualora il Comune abbia deliberato un incremento dell’aliquota IMU 2013 rispetto a quella base (4‰ per l’abitazione principale, ecc.) il contribuente è tenuto, entro il 16.1.2014, a versare il 40% di tale differenza; il residuo ammontare è a carico dello Stato.
Terreni agricoli e fabbricati rurali
Come accennato, per i terreni agricoli, anche se non coltivati, posseduti da coltivatori diretti e IAP iscritti alla previdenza agricola e per i fabbricati rurali strumentali opera l’abolizione “limitata” dalla seconda rata dell’acconto IMU 2013.
Da ciò consegue che la seconda rata IMU 2013 rimane dovuta, entro il prossimo 16.12.2013, per i terreni agricoli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli IAP nonché per i fabbricati rurali non strumentali. Per tali immobili, considerando che la prima rata è stata abolita, l’IMU è quindi dovuta dall’1.7.2013.
A tale ultimo proposito va evidenziato che, ancorché per i fabbricati rurali abitativi sia dovuta la seconda rata IMU 2013, qualora gli stessi costituiscano l’“abitazione principale” sono soggetti esclusivamente all’eventuale conguaglio.
(riproduzione vietata)
(new elaborata con la collaborazione di SEAC Spazio Aziende)