Set 4

Le operazioni con la Croazia dopo l’ingresso nell’UE

A decorrere dall’1.7.2013 la Croazia è entrata a far parte dell’UE. A seguito del nuovo ingresso il mercato europeo consta ora di 28 Stati membri.
Da tale data, gli scambi di beni da o verso la Croazia rientrano tra le operazioni intracomunitarie e non danno più luogo ad importazioni/esportazioni.
Per quanto riguarda le prestazioni di servizi “generiche” il regime IVA applicabile non subisce modifiche; continua infatti ad essere applicabile l’art. 7-ter, DPR n. 633/72. L’IVA relativa alle prestazioni ricevute da operatori identificati ai fini IVA in Croazia dovrà essere assolta con le consuete modalità previste per le operazioni in ambito comunitario (integrazione della fattura estera, ecc.).
Sia per le cessioni/acquisti di beni che per le prestazioni di servizi “generiche” rese/ricevute dovranno essere altresì presentati i modd. INTRA.
NUMERO IDENTIFICATIVO DELL’OPERATORE
Come noto, i soggetti che intervengono in un’operazione intracomunitaria devono essere in possesso del numero di identificazione, composto dal codice ISO (2 caratteri alfabetici) che contraddistingue lo Stato membro e dalla corrispondente partita IVA (codice numerico/alfanumerico). Per la Croazia il codice ISO è HR.
Tale numero di identificazione va riportato in fattura da parte del cedente / prestatore nazionale. Inoltre, affinché la cessione / acquisto intracomunitario ovvero il servizio “generico” reso / ricevuto sia effettuato senza applicazione dell’IVA nei confronti dell’acquirente / committente, è necessaria la preventiva iscrizione nell’apposito elenco VIES.
Qualora nel periodo di prima applicazione delle “nuove” disposizioni l’operatore croato non disponga ancora del numero di identificazione, il cedente / prestatore italiano potrà emettere fattura senza applicazione dell’IVA (cessione non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93, prestazione non soggetta ex art. 7-ter, DPR n. 633/72) purché l’acquirente / committente croato fornisca idonea prova di:
 essere soggetto passivo d’imposta;
 aver richiesto al competente Ufficio fiscale l’attribuzione del numero di identificazione ai fini IVA.
All’atto della comunicazione del numero identificativo da parte dell’acquirente / committente, il cedente / prestatore dovrà provvedere ad integrare la fattura con tale indicazione.

ACQUISTI / CESSIONI DI BENI – IN CORSO ALL’1.7.2013
Il trattamento delle operazioni in corso all’1.7.2013, va individuato considerando le disposizioni transitorie contenute nell’art. 60, DL n. 331/93 e la Circolare dell’Agenzia delle Dogane 25.6.2013, n. 11/D.
Tenendo presenti i chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare 5.8.2004, n. 39/E in occasione dell’ingresso nell’UE di 10 nuovi Stati (Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, ecc.), il trattamento delle operazioni (acquisti / cessioni) da/verso la Croazia in corso all’1.7.2013 può essere così schematizzato:
a) Cessione di beni con trasporto o spedizione iniziato prima dell’1.7.2013: esportazione non imponibile ex art. 8, DPR n. 633/72. Nel caso in cui sulla bolletta doganale non sia presente il “visto uscire”, in quanto l’uscita dall’UE è avvenuta dopo l’1.7.2013, ferma restando la non imponibilità ex art. 8, l’operatore può dimostrare con ogni mezzo alternativo l’uscita dei beni.
b) Cessione di beni con trasporto o spedizione iniziato dall’1.7.2013: Cessione intraUE non imponibile ex art. 41, DL n. 331/93. Va presentato il mod. INTRA-1.
n.b.: se la cessione è stata già fatturata o pagata prima dell’1.7.2013 in regime di non imponibilità ex art. 8, DPR n. 633/72; la fattura emessa ex art. 8, DPR n. 633/72 rimane valida.
È necessario comunque includere tale operazione nel mod. INTRA-1, in presenza delle condizioni di non imponibilità ex art. 41, DL n. 331/93.
Se all’operazione non è possibile applicare la non imponibilità di cui all’art. 41 (ad esempio, in quanto trattasi di esportazione effettuata nei confronti di un privato non qualificabile quale vendita a distanza ovvero fornitura con installazione o montaggio), la medesima va considerata imponibile con obbligo di regolarizzazione da parte del cedente con applicazione dell’IVA.
c) Acquisto di beni ricevuti prima dell’1.7.2013: importazione (bolletta doganale).
d) Acquisto di beni ricevuti dall’1.7.2013: acquisto intraUE (assolvimento dell’IVA da parte dell’acquirente italiano). Va presentato il mod. INTRA-2.
n.b.: se l’acquisto è stato già fatturato o pagato prima dell’1.7.2013 l’operazione va considerata comunque un acquisto intraUE.
Se l’operatore non è in possesso della fattura del cedente estero, va applicato l’art. 46, comma 5, DL n. 331/93, che prevede la regolarizzazione dell’operazione da parte dell’acquirente mediante emissione di un’autofattura.

PRESENTAZIONE DEI MODD. INTRA
Come sopra accennato, la qualificazione come intraUE delle operazioni poste in essere con operatori residenti in Croazia comporta anche l’obbligo di compilazione e presentazione dei modd. INTRA, tenendo conto delle consuete modalità e termini di presentazione.
In merito ai riflessi sulla periodicità di presentazione dei modd. INTRA, si evidenzia che nella Circolare 4.2.95, n. 45/E riferita all’ingresso nell’UE di Austria, Svezia e Finlandia dall’1.1.95, il Ministero delle Finanze ha affermato la necessità di “ricomprendere tra le operazioni prese a base per l’individuazione della periodicità di presentazione degli elenchi, anche l’ammontare delle esportazioni ed importazioni definitive effettuate con i nuovi Paesi comunitari nel corso dell’anno 1994”.
Tenendo presente le regole introdotte dal DM 22.2.2010, consegue che:
– gli operatori che hanno effettuato operazioni intraUE ovvero soltanto esportazioni / importazioni con il nuovo Stato UE per individuare la periodicità di presentazione dei modd. INTRA devono considerare l’ammontare degli scambi con i 27 Stati UE, maggiorati delle esportazioni / importazioni con la Croazia;
– gli operatori che non hanno effettuato operazioni con altri Stati UE (compresa la Croazia) ed iniziano gli scambi dall’1.7.2013, determinano la periodicità di presentazione dei modd. INTRA analogamente a coloro che hanno iniziato l’attività da meno di 4 trimestri.

(riproduzione vietata)
(new elaborata con la collaborazione di SEAC Spazio Aziende)

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