I versamenti risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2012 in scadenza il 18.6.2012 (18.7 con la maggiorazione dello 0,40%) possono essere effettuati:
a) entro il 9.7.2012 senza maggiorazione;
b) dal 10.7 al 20.8.2012 con la maggiorazione dello 0,40%.
In considerazione del fatto che entro il 18.6.2012 i contribuenti sono già gravati dal versamento della nuova IMU e che la versione definitiva di GERICO e dei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore non è ancora disponibile, con un apposito DPCM, già approvato e in via di pubblicazione in G.U., è previsto che i versamenti risultanti dal mod. UNICO / IRAP 2012 in scadenza il 18.6.2012 (18.7 con la maggiorazione dello 0,40%) possono essere effettuati:
a) entro il 9.7.2012 senza maggiorazione;
b) dal 10.7 al 20.8.2012 con la maggiorazione dello 0,40%. N.b.: Il differimento al 20.8 tiene conto della c.d. “Proroga di Ferragosto” introdotta “a regime” dall’art. 3-quater, DL n. 16/2012, Decreto c.d. “Semplificazioni fiscali”.
SOGGETTI INTERESSATI
La proroga interessa:
1) le “persone fisiche tenute, entro il 18 giugno 2012, ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale;
2) i “soggetti diversi dalle persone fisiche tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale entro il 18 giugno 2011, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore … e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’economia e delle finanze”;
3) i “soggetti che partecipano, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del testo unico delle imposte sui redditi … a società, associazioni, e imprese con i requisiti indicati nel periodo precedente”.
Di conseguenza possono beneficiare della proroga:
a) tutte le persone fisiche, siano esse “privati”, imprenditori o lavoratori autonomi che presentano il mod. UNICO 2012 a prescindere dal regime applicato (nuove iniziative, minimi, ecc.) e dal fatto che, per coloro che esercitano un’attività d’impresa / lavoro autonomo, sia o meno stato elaborato il relativo studio di settore;
b) i soggetti diversi dalle persone fisiche (ad esempio, sas, snc, srl, spa) a condizione che:
i) esercitino un’attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore e non siano esclusi dall’applicazione dello stesso a causa di ricavi/compensi superiori a € 5.164.569.
In merito si rammenta che l’operatività della proroga prescinde dell’effettiva applicazione dello studio di settore. Infatti, in occasione dell’analoga proroga concessa nel 2007, l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 6.7.2007, n. 41/E ha precisato che “considerato che la proroga riguarda soggetti che esercitano attività per la quale è stato approvato il relativo studio di settore, tra i soggetti che fruiscono della proroga rientrano anche quelli interessati da una causa di esclusione o di inapplicabilità dello studio di settore”, ferma restando l’esclusione dalla proroga, espressamente prevista dalla norma, per coloro che hanno conseguito ricavi/compensi superiori a € 5.164.569.
n.b.: Non possono fruire della proroga i soggetti che, avendo ricavi/compensi 2011 superiori a € 5.164.569 ma non a € 7.500.000, non applicano gli studi di settore ma sono comunque tenuti a compilare i relativi modelli (causa di esclusione “3”).
ii) siano tenuti, in base al termine ordinario, ad effettuare il versamento delle imposte derivanti dal mod. UNICO / IRAP 2012, entro il 18.6.2012.
Non possono quindi fruire della proroga, ad esempio, le società che approvano il bilancio nel mese di giugno usufruendo del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, in quanto le stesse sono “naturalmente” tenute ad effettuare i versamenti entro il 16.7 (16.8, che slitta al 20.8 per effetto della c.d. “Proroga di Ferragosto”, con la maggiorazione dello 0,40%);
c) i soggetti titolari di redditi di partecipazione in società per le quali sussistono le condizioni per poter beneficiare della proroga.
Con riguardo a tale previsione va evidenziato che per i soci/collaboratori di impresa familiare “persone fisiche” la proroga è concessa “a prescindere” in quanto gli stessi rientrano nei soggetti contemplati nel citato comma 1. Di conseguenza la stessa dovrebbe riguardare i soggetti “diversi dalle persone fisiche” (ad esempio, la srl socia di una srl).
VERSAMENTI PROROGATI
Il differimento trova applicazione, in generale, con riferimento a tutti i versamenti risultanti dalla dichiarazione dei redditi / IRAP 2012 il cui termine di versamento “ordinario” è fissato al 18.6.2012.
Di conseguenza, oltre al versamento del saldo 2011 e dell’acconto 2012 di IRPEF, IRES e IRAP sono da ritenersi differiti anche i versamenti relativi a:
1) addizionali IRPEF;
2) saldo IVA per i soggetti che presentano la dichiarazione in forma unificata;
3) contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS, contributi CIPAG);
4) saldo 2011 e acconto 2012 della c.d. “cedolare secca”;
5) acconto del 20% dell’imposta dovuta sui redditi a tassazione separata;
6) imposte sostitutive (regime nuove iniziative, regime dei minimi, ecc.);
7) imposta “patrimoniale” per attività/immobili detenuti all’estero.
Si rammenta che, come ribadito dal Ministero dello Sviluppo economico nella Circolare 30.5.2011, n. 103161, la proroga è applicabile anche al diritto CCIAA 2012 in quanto il termine per il versamento del diritto annuale è “ancorato” al termine di versamento del primo acconto delle imposte sui redditi, fermo restando che il differimento riguarda solo il diritto annuale dovuto “dai contribuenti soggetti agli studi di settore, ivi compresi i soggetti REA eventualmente rientranti in tale fattispecie, nonché dalle imprese individuali”.
N.b.: Il versamento dell’acconto 2012 dell’IMU rimane fissato al 18.6.2012.
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