Gen 15

Dal 1° gennaio 2013 nuove regole per i pagamenti

nelle transazioni commerciali (tra titolari di partita iva, escluse quelle tra privati).

Recentemente è stato pubblicato sulla G.U. il D. Lgs. 9.11.2012, n. 192 che, recependo una Direttiva comunitaria in materia di ritardati pagamenti nelle transazioni commerciali, modifica le disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/2002 che prevede il decorso automatico, senza bisogno della messa in mora, degli interessi di mora per i pagamenti tardivi nell’ambito delle operazioni commerciali con oggetto, in via esclusiva o prevalente, la consegna di beni o prestazione di servizi a titolo oneroso ed intercorrenti tra imprese e professionisti nonché tra imprese o professionisti e Pubbliche Amministrazioni, con esclusione dei rapporti commerciali con clienti privati.
Le nuove disposizioni, applicabili alle transazioni commerciali concluse dall’1 gennaio 2013, appaiono meno “rigorose” rispetto a quelle vigenti per le cessioni di prodotti agricoli e alimentari (non sono previste sanzioni in caso di ritardato pagamento del corrispettivo).

AMBITO DI APPLICAZIONE
La disciplina in materia di ritardati pagamenti:
a) si applica “ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale”. Per “transazione commerciale” si intendono i contratti stipulati tra imprese (considerando tali tutti gli esercenti un’attività economica organizzata e pertanto anche i professionisti) e tra imprese o lavoratori autonomi e Pubblica Amministrazione che comportano “in via esclusiva o prevalente” una consegna di merci o prestazione di servizi e il relativo pagamento del prezzo;
b) non è applicabile in caso di procedure concorsuali e procedure di ristrutturazione del debito e in caso di risarcimento del danno “compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore”.

TERMINI DI PAGAMENTO DELLE TRANSAZIONI COMMERCIALI
L’automatica decorrenza degli interessi moratori (senza quindi la necessità della messa in mora) avviene dal giorno successivo alla scadenza dei seguenti termini di pagamento:
1) 30 giorni dal ricevimento della fattura o altra richiesta di pagamento equivalente. In merito è disposto che “non hanno effetto sulla decorrenza del termine le richieste di integrazione o modifica formali della fattura o di altra richiesta equivalente di pagamento”;
2) 30 giorni dal ricevimento dei beni o dalla prestazione di servizi, quando non è certa la data di ricevimento della fattura o della richiesta di pagamento equivalente o quando quest’ultima è anteriore a quella di ricevimento delle merci o prestazione di servizi;
3) 30 giorni dall’accettazione o verifica previste dalla legge o dal contratto della conformità al contratto dei beni o servizi ricevuti, nel caso di ricevimento della fattura o richiesta di pagamento “in epoca non successiva a tale data”.
Nelle transazioni tra imprese (come sopra intese) le parti possono definire termini di pagamento superiori ai suddetti. In particolare, la definizione di un termine di pagamento superiore a 60 giorni, purché non gravemente iniquo. Il patto deve avere forma scritta.
Nelle transazioni con la Pubblica Amministrazione possono essere definiti, in forma scritta, termini di pagamento superiori ai suddetti, ma comunque non superiori a 60 giorni, “quando ciò sia giustificato dalla natura o dall’oggetto del contratto o dalle circostanze esistenti al momento della sua conclusione”.
I termini di 30 giorni sono raddoppiati se il debitore è un’impresa pubblica, tenuta al rispetto dei requisiti di trasparenza ex D.Lgs. n. 333/2003 o un Ente Pubblico “riconosciuto” che fornisce assistenza sanitaria.
Quando è prevista una procedura di conformità al contratto dei beni o servizio ricevuti la stessa non può avere una durata superiore a 30 giorni dal ricevimento della merce o prestazione di servizi salvo che la durata, superiore ai 30 giorni sia: a) concordata dalle parti in forma scritta, b) prevista nella documentazione di gara, c) non gravemente iniqua (cfr. definizione successiva).
Resta possibile concordare una rateazione del pagamento del corrispettivo dovuto. In tal caso gli interessi moratori e il risarcimento si applicano esclusivamente agli importi delle rate scadute.
Gli interessi moratori sono individuati negli interessi legali di mora costituiti dal tasso di riferimento della Banca Centrale Europea (BCE), all’inizio di ogni semestre in considerazione, comunicato semestralmente mediante pubblicazione della stessa sulla G.U., aumentato di 8 punti percentuali; ovvero negli interessi concordati tra le imprese.
Nell’ipotesi di responsabilità del debitore, qualora lo stesso non sia stato in grado di dimostrare “che il ritardato pagamento è stato determinato dall’impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile”, il creditore, oltre agli interessi di mora, ha diritto ad un risarcimento del danno fissato dalla legge nell’importo forfettario di € 40, senza necessità di prova; è in facoltà del creditore dimostrare di aver subìto un danno maggiore, che potrà comprendere le spese di assistenza per il recupero del credito.

NULLITÀ DELLE CLAUSOLE INIQUE
Sono nulle le clausole che definiscono termini di pagamento, saggio di interessi, risarcimento per i costi di recupero, che “risultano gravemente inique in danno del creditore”. Tale nullità comporta la loro sostituzione con la disciplina di cui al presente decreto e resta valido, nel resto, il contratto.
Il giudice dichiara l’iniquità delle clausole, anche d’ufficio, valutando tutte le circostanze del caso, ma si considerano sempre inique le clausole che:
1) escludono l’applicazione degli interessi di mora o il risarcimento per i costi di recupero crediti;
2) nelle transazioni commerciali in cui è parte la Pubblica Amministrazione predeterminano o modificano la data di ricevimento della fattura.

(riproduzione vietata)

No comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.