Apr 7

Gli obblighi di sicurezza del datore di lavoro nel distacco di personale

Il distacco di personale è regolato e consentito dall’art. 30 del D. Lgs. 276/2003, che richiede quali condizioni di legittimità dell’invio di personale da un datore di lavoro presso un altro la temporaneità e l’esistenza di un interesse del distaccante.
Il problema che si pone in questi casi, in materia di obblighi di sicurezza, è quello della corretta ripartizione di questi ultimi tra distaccante e distaccatario: a risolverlo è intervenuta la norma di cui all’art. 3, comma 6, del T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro – il D. Lgs. 81 del 2008 – che così distingue gli oneri: “tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato.”
Una recente sentenza della Cassazione penale – la n. 31300 del 22 luglio 2013 – ha avuto modo di precisare meglio tale distinzione, affermando che il datore di lavoro distaccante ha l’obbligo fondamentale di accertarsi preventivamente che nei luoghi in cui il lavoratore sarà distaccato sussistano le condizioni di sicurezza e, solo dove tale accertamento abbia dato esito positivo, disporre il distacco. Se ne deve arguire che la traslazione degli obblighi relativi ai luoghi di lavoro, delle attrezzature, delle macchine, degli impianti, delle sostanze utilizzate, ecc. accade effettivamente, trasferendoli in via esclusiva in capo al datore di lavoro distaccatario, cioè quello presso il quale si svolge la prestazione lavorativa, solo a condizione che il distaccante abbia assolto preventivamente, prima cioè dell’inizio della esecuzione delle prestazioni lavorative, al proprio obbligo di sopralluogo e verifica della idoneità dell’ambiente lavorativo ove il lavoratore viene inviato. Solo a tale condizione gli obblighi che residueranno in capo al distaccante saranno quelli di formazione ed informazione generici sui rischi tipici delle mansioni del lavoratore (che già dovrebbero essere stati assolti).
Nella fattispecie risolta dalla Cassazione il lavoratore inviato da un’azienda edile presso un’altra, aveva operato sopra un ponteggio con tavole non ben ancorate al ponteggio medesimo, che, ribaltandosi, ne avevano provocato la caduta da un’altezza di sei metri ed una conseguente malattia superiore ai sessanta giorni; poiché era emerso nel corso del processo che il datore di lavoro distaccante si era recato in sopralluogo presso l’azienda distaccataria ed aveva rilevato l’irregolarità del ponteggio, ma non aveva sospeso il distacco fino ad avvenuto adeguamento del ponteggio medesimo, egli è stato penalmente condannato, unitamente al datore di lavoro distaccatario.
A maggior ragione lo stesso tipo di rischio di responsabilità si ripete nei così detti distacchi impropri, nei casi cioè di invio dei propri lavoratori presso luoghi di altri per l’esecuzione di lavori da parte dell’impresa inviante (per l’esecuzione di commesse, incarichi, commissioni, opere, ecc.).
In un caso (Cass. pen. 19533 del 18 maggio 2011) è accaduto, ad esempio, che un lavoratore fosse stato inviato presso un’altra azienda per verificare un lavoro da svolgere e redigere il relativo preventivo. Salito sul tetto di una cella frigorifera, pur dotato di scarpe antiscivolo, scivolava e nel cadere a terra si rompeva un calcagno. Il datore di lavoro del lavoratore infortunato è stato condannato, a nulla valendo il suo tentativo di difendersi argomentando che la mancata adozione delle misure di sicurezza da attuare sulla cella non poteva essere a lui imputabile in quanto il fatto era accaduto in luogo di un soggetto terzo, estraneo alla propria possibilità e sfera di influenza e controllo.
In un altro caso il presidente di una cooperativa di servizi si difendeva, in ordine all’infortunio accaduto ad un suo dipendente che stava usando un carrello elevatore per eseguire dei lavori presso l’opificio industriale di un’azienda appaltante il servizio di pulizie, osservando ch’egli aveva diligentemente acquisito e controllato il documento di valutazione dei rischi redatto dall’azienda proprietaria dell’opificio, senza che si potesse pretendere che egli dovesse controllare il rispetto della normativa antinfortunistica dell’opificio anche materialmente oltre che documentalmente. La Cassazione penale (n. 35412 del 29.09.2011) respingeva la tesi difensiva, affermando che il controllo del committente doveva spingersi invece proprio fin anche al controllo materiale della sicurezza dell’opificio; condannando così sia il Presidente della cooperativa che il datore di lavoro dell’opificio committente.
L’insieme di tali casi insegna dunque che ogni datore di lavoro (ed altri soggetti responsabili della sicurezza), quando invia un proprio dipendente in luoghi estranei alla propria impresa, non può esimersi dall’obbligo di garantire l’incolumità del proprio dipendente in quanto tali luoghi sarebbero estranei alla propria sfera di controllo, ma, al contrario, deve sempre aver cura di verificare che, anche in essi, il proprio dipendente possa svolgere il suo operato in piena sicurezza, dovendo altrimenti intervenire per prevenire tutti gli eventi rischiosi ragionevolmente prevedibili.
A conferma di ciò, si veda anche Cass. pen. 37747 del 13 settembre 2013, che ha condannato il datore di lavoro di un autista infortunatosi nell’uso di un automezzo per il trasporto di materiali, a seguito di incidente accaduto per il cattivo funzionamento dei freni dell’automezzo, per aver dotato il dipendente di un mezzo non adeguatamente efficiente.
Conegliano, lì 2 aprile 2014.
Studio Scudeller
Avv. C.d.l. Pietro Scudeller
(riproduzione vietata)

No comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.