Apr 15

La conversione in legge del decr. Liberalizzazioni

Illustriamo di seguito le novità apportate in sede di conversione al decreto di cui s’era dato conto nella precedente new del 07/02/2012.

Con la pubblicazione sul S.O. n. 53/L alla G.U. 24.3.2012, n. 71 è entrata in vigore, a decorrere dal 25.3.2012, la Legge n. 27/2012 di conversione del DL n. 1/2012, c.d. “Decreto Liberalizzazioni”.
Nell’iter di conversione, sono state apportate alcune modifiche alle disposizioni in vigore, come di seguito illustrato.

SRL “SEMPLIFICATA”
Con l’introduzione del nuovo art. 2463-bis, C.c. è prevista la possibilità di costituire la c.d. “Società a responsabilità limitata semplificata” da parte di persone fisiche che alla data della costituzione non hanno compiuto 35 anni di età.
In merito va evidenziato che in sede di conversione in legge è stato disposto che:
1. l’atto costitutivo va redatto per atto pubblico (anziché per scrittura privata come previsto in precedenza) “in conformità al modello standard tipizzato” con apposito Decreto;
2. non sono dovuti onorari notarili e l’iscrizione al Registro delle Imprese è esente da diritto di bollo e di segreteria; possono
3. la srl semplificata deve avere un capitale sociale non inferiore a € 1 e inferiore a € 10.000.
4. Il conferimento dello stesso va fatto in denaro all’organo amministrativo;
5. solo i soci essere amministratori;
6. è vietata la cessione di quote a soci di età non inferiore a 35 anni;
Inoltre è stata soppressa la disposizione in base alla quale al compimento del 35° anno di età di uno dei soci, lo stesso veniva escluso di diritto dalla società se gli amministratori non provvedevano a convocare, senza indugio, l’assemblea per deliberare la trasformazione; di tutti i soci, gli amministratori dovevano convocare, senza indugio, l’assemblea per deliberare la trasformazione della società, a pena di scioglimento della stessa.
SOPPRESSIONE TARIFFE PROFESSIONALI
In merito alle disposizioni sulle professioni regolamentate “nel sistema ordinistico”, in sede di conversione in legge:
a) è stata confermata l’abrogazione delle tariffe professionali;
b) è stato precisato che la pattuizione del compenso al momento del conferimento dell’incarico avviene “nelle forme previste dall’ordinamento”;
c) è stato confermato l’obbligo di informare il cliente in merito al grado di complessità dell’incarico; alla quantificazione preventiva delle spese “ipotizzabili dal momento del conferimento fino alla conclusione dell’incarico”; ai dati della polizza assicurativa professionale.
A tale proposito si evidenzia che è stata soppressa la disposizione che prevedeva la forma scritta del preventivo (previa richiesta del cliente). Ora, la nuova formulazione prevede che “la misura del compenso è previamente resa nota al cliente con un preventivo di massima”.
n.b.: In sede di conversione in legge è stata altresì soppressa la disposizione che prevedeva un illecito disciplinare del professionista nell’ipotesi di inosservanza di quanto sopra evidenziato.
d) è stato disposto che al tirocinante va riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi 6 mesi di tirocinio.
SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI
In sede di conversione in legge il Legislatore è intervenuto in materia di società tra professionisti disciplinata dalla Legge n. 183/2011, c.d. “Finanziaria 2012”, disponendo che:
a) la cooperativa tra professionisti va costituita con un numero di soci non inferiore a 3;
b) il numero dei soci professionisti e la partecipazione degli stessi al capitale sociale deve essere tale da rappresentare la maggioranza dei 2/3 nelle deliberazioni / decisioni dei soci.
Il venir meno di tale maggioranza, non “ristabilita” nel termine di 6 mesi, comporta una causa di scioglimento e la cancellazione dal relativo Albo;
c) va stipulata una polizza assicurativa per la responsabilità civile dei soci professionisti;
d) il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto professionale.
RIDUZIONE ALIQUOTA IMU FABBRICATI INVENDUTI
È confermata la possibilità, per il Comune, di ridurre l’aliquota IMU fino allo 0,38% per i fabbricati costruiti e destinati alla vendita da parte dell’impresa costruttrice finché permane la destinazione alla vendita del fabbricato, a condizione che il fabbricato non sia locato e per un periodo comunque non superiore a 3 anni dall’ultimazione dei lavori.
REGIME IVA CESSIONE / LOCAZIONE DI FABBRICATI USO ABITATIVO
È confermata la modifica al regime IVA applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati uso abitativo disciplinato dal comma 1, nn. 8 e 8-bis dell’art. 10, DPR n. 633/72. In particolare:
1) con riguardo alle locazioni:
a) è confermato, in generale, il regime di esenzione IVA;
b) è prevista l’imponibilità IVA, a scelta del locatore, per i contratti di durata non inferiore a 4 anni, in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, aventi ad oggetto fabbricati destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008 e previa apposita opzione espressa nel relativo atto. Per tali tipologie di contratti, ai fini della scelta per l’imponibilità, non sono previste limitazioni soggettive in capo al locatore (in precedenza l’imponibilità era riservata alle imprese di costruzione ovvero a quelle che hanno eseguito interventi di recupero ex art. 31, lett. c, d, e, Legge n. 457/78).
Per le locazioni in esame è prevista, per effetto della modifica del n. 127-duodevicies, Tab. A, parte III, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10%;
2) con riguardo alle cessioni:
c) è confermato il regime di esenzione IVA ad eccezione di quelle effettuate, entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione / intervento dall’impresa costruttrice o dall’impresa che ha eseguito, anche tramite appalto, interventi di recupero di cui al citato art. 31, lett. c), d) ed e), Legge n. 457/78;
è prevista l’imponibilità IVA, a scelta del cedente, se aventi ad oggetto fabbricati locati per un periodo non inferiore a 4 anni in attuazione di piani di edilizia residenziale convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi i sopra citati interventi di recupero e quelli destinati ad alloggi sociali ex DM 22.4.2008, previa apposita opzione espressa nel relativo atto.
n.b.: Relativamente al regime IVA applicabile alle locazioni / cessioni di fabbricati strumentali non è stata apportata alcuna modifica.
Infine, è ora prevista la possibilità di separare l’attività, oltre che per la locazione, anche per la cessione di fabbricati ad uso abitativo / strumentale.
La separazione delle attività consente, come noto, di “neutralizzare” il meccanismo del pro-rata qualora siano presenti sia locazioni / cessioni esenti che locazioni / cessioni imponibili.
TASSAZIONE NAUTICA DA DIPORTO
In sede di conversione in legge sono state apportate una serie di modifiche alle disposizioni introdotte dal Decreto c.d. “Salva Italia” relativamente alla nautica di diporto, per effetto delle quali i soggetti residenti e le stabili organizzazioni di soggetti non residenti proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio o utilizzatori anche in leasing (per la durata dello stesso) che possiedono unità da diporto devono, dall’1.5 di ogni anno, assoggettare le stesse ad una tassa annuale.
n.b.: La tassa non si applica ai non residenti ed ai soggetti che non hanno una stabile organizzazione in Italia salvo che il possesso di unità da diporto non sia attribuibile a residenti “nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio”.
In particolare si evidenzia che la nuova tassa non è dovuta per il 1° anno dalla prima immatricolazione ed è ridotta del 50%, per le unità di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti come ordinari mezzi di locomozione, nei Comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, nonché per le unità a vela con motore ausiliario il cui rapporto tra la superficie velica e la potenza del motore (espresso in Kw) non sia inferiore a 0,5.

AGEVOLAZIONI AUTOTRASPORTATORI
È stato modificato il termine di presentazione dell’istanza per la richiesta di rimborso, da parte degli autotrasportatori con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 t, del maggior onere derivante dall’incremento dell’aliquota dell’accisa sul gasolio utilizzato come carburante.
In particolare l’istanza va ora presentata all’Agenzia delle Dogane, a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre.
Considerato che antecedentemente il termine di presentazione era fissato al 30.6 dell’anno successivo alla scadenza di ciascuna annualità, si determina un’anticipazione della richiesta del riconoscimento del credito stesso.
Si rammenta che il rimborso avviene anche mediante riconoscimento della possibilità di utilizzo in compensazione ex art. 17, D.Lgs. n. 241/97, previa presentazione della citata istanza all’Agenzia delle Dogane.
Inoltre è disposto un allungamento del termine di utilizzo del credito, che ora può avvenire entro il 31.12 dell’anno successivo a quello in cui lo stesso è sorto, mentre in precedenza l’utilizzo era consentito entro l’anno stesso di insorgenza del credito e la soppressione, dal 2012, del limite massimo annuale di € 250.000 di utilizzo del credito d’imposta in esame.
INCENTIVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU AREE AGRICOLE
In sede di conversione in legge le disposizioni contenute nell’originario Decreto sono state, per la maggior parte, riformulate. In particolare, è ora previsto che agli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non sono riconosciuti gli incentivi statali previsti dal D.Lgs. n. 28/2011.
Tuttavia la suddetta esclusione dagli incentivi non riguarda gli impianti:
a) realizzati e da realizzare su terreni appartenenti al demanio militare;
– con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole al 25.3.2012 o che hanno ottenuto il titolo abilitativo entro la predetta data.
L’impianto deve rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 10, D.Lgs. n. 28/2011 (ora soppressi) e deve comunque entrare in funzione entro 180 giorni dal 25.3.2012.
È confermato quanto disposto dal comma 6 dell’art. 10, D.Lgs. n. 28/2011 sempreché l’impianto entri in esercizio entro 60 giorni dal 25.3.2012 (nella disposizione originaria era prevista la soppressione di tale comma);
b) l’autorità per l’energia elettrica e il gas assicura la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia da fonti rinnovabili di potenza non superiore a 200 kW per ciascuna azienda agricola.
n.b.: È stata soppressa la specifica disposizione che prevedeva per gli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre l’applicazione della tariffa relativa agli impianti fotovoltaici realizzati su edifici.
ESENZIONE IMU PER GLI IMMOBILI DEGLI ENTI NON COMMERCIALI
In sede di conversione in legge è disposta l’esenzione IMU per gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali destinati esclusivamente allo svolgimento con modalità non commerciali di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all’art. 16, lett. a), Legge n. 222/85.
Se l’ente non commerciale utilizza l’immobile sia per la parte commerciale sia per la parte istituzionale, l’esenzione IMU “va applicata solo alla frazione di unità destinata all’attività non commerciale”.
Per la parte restante dell’immobile, adibita all’attività commerciale, “in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente” vanno applicate le disposizioni di cui all’art. 2, commi 41, 42 e 44, D.Lgs. n. 262/2006.
Se non è possibile individuare la “frazione di unità destinata all’attività non commerciale” a decorrere dal 2013, l’esenzione va applicata in proporzione all’utilizzazione non commerciale come risultante da apposita dichiarazione.
Con uno specifico Decreto saranno fornite indicazioni in merito alla suddetta dichiarazione nonché “gli elementi rilevanti ai fini dell’individuazione del rapporto proporzionale”.
RIVALSA DELL’IVA ACCERTATA
È confermata la modifica del comma 7 dell’art. 60, DPR n. 633/72 per effetto della quale in caso di accertamento o rettifica dell’IVA, il contribuente ha diritto di rivalsa dell’imposta o maggiore imposta derivante dai predetti atti nei confronti del cessionario / committente, in precedenza non ammessa.
Ciò tuttavia a condizione che il contribuente abbia versato l’IVA / maggior IVA accertata, le sanzioni e gli interessi. In tal caso l’acquirente / committente può esercitare il diritto alla detrazione entro la dichiarazione del secondo anno successivo a quello in cui ha corrisposto al cedente / prestatore l’imposta / maggiore imposta addebitata a titolo di rivalsa, alle condizioni esistenti al momento di effettuazione dell’operazione originaria.
(riproduzione vietata)

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