Apr 9

La responsabilità nei contratti di appalto e subap

La nuova disciplina della responsabilità solidale nei contratti di appalto e subappalto, alla luce dei chiarimenti forniti dall’Agenzia delle Entrate nella circolare 40/E dell’08.10.2012.

Il Legislatore ha previsto una specifica disciplina in materia di responsabilità nell’ambito dei contratti di appalto e subappalto di opere, forniture o servizi conclusi da: a) soggetti che pongono in essere operazioni rilevanti ai fini IVA; b) soggetti ex artt. 73 e 74 TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.).
La disciplina in esame non è applicabile alle “stazioni appaltanti” nell’ambito degli appalti pubblici.
La disciplina differenzia l’appaltatore (il soggetto che effettua i lavori) rispetto al committente (il soggetto che affida i lavori) e si sostanzia nei seguenti elementi:
– l’appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore per gli adempimenti tributari di quest’ultimo riguardanti il contratto di subappalto nei limiti dell’ammontare del corrispettivo dovuto. L’appaltatore per evitare la responsabilità solidale deve verificare che i versamenti, scaduti alla data di pagamento del corrispettivo, siano stati regolarmente effettuati. A tal fine lo stesso deve acquisire, prima del pagamento del corrispettivo, la documentazione comprovante che il subappaltatore ha effettuato regolarmente i suddetti versamenti (anche tramite asseverazione di un CAF Imprese o di un professionista abilitato);
– il committente ha (soltanto) l’obbligo di verificare, prima di pagare la fattura, che l’appaltatore (e gli eventuali subappaltatori) abbia effettuato i suddetti adempimenti.
Al committente che paga l’appaltatore, senza che quest’ultimo gli abbia fornito la documentazione attestante la regolare effettuazione dei versamenti fiscali, scaduti alla data del pagamento del corrispettivo, è applicabile la sanzione da € 5.000 a € 200.000.
Nella Circolare 8.10.2012, n. 40/E l’Agenzia delle Entrate ha precisato, in particolare, che:
– l’attestazione della regolarità dei versamenti effettuati dall’appaltatore o subappaltatore può essere resa anche direttamente dall’appaltatore o subappaltatore tramite una dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi del DPR n. 445/2000;
– la richiesta della documentazione attestante la regolarità dei suddetti versamenti effettuati dall’appaltatore o dal subappaltatore riguarda soltanto le prestazioni rese nell’ambito di contratti stipulati dal 12.8.2012.
La stessa Agenzia ha fornito, con la Circolare 1.3.2013, n. 2/E, una serie di ulteriori chiarimenti di seguito analizzati.
I SOGGETTI INTERESSATI ALLA DISCIPLINA
La disciplina in esame è applicabile ai contratti di appalto e subappalto conclusi da soggetti che stipulano tali contratti nell’ambito di un’attività rilevante ai fini IVA; e, in ogni caso, dai soggetti di cui agli artt. 73 e 74, TUIR (società di capitali, cooperative, Enti pubblici, ecc.); mentre non è applicabile alle “stazioni appaltanti” (sopra richiamate); ai privati; ai condomini.
N.b.: conseguentemente in presenza di un appalto tra un committente privato ed un’impresa la disciplina in esame non trova applicazione. Tuttavia qualora quest’ultimo (appaltatore) si avvalga di uno o più subappaltatori, per i contratti stipulati tra tali soggetti va rispettata la disciplina in esame.
L’APPLICAZIONE NON E’ LIMITATA AL SETTORE EDILE
La disciplina in esame ha un’applicazione generalizzata e pertanto non è limitata al settore edile ma è applicabile a tutti i contratti di appalto e subappalto intesi nella loro generalità, a prescindere dal settore economico in cui operano le parti contraenti.
I CONTRATTI ESCLUSI
La disciplina in esame è applicabile soltanto alla tipologia contrattuale rientrante nell’appalto, individuato nel “contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso un corrispettivo in danaro”.
A tal fine non è necessaria la presenza (sempre) di uno o più subappalti, ossia la presenza di almeno 3 soggetti (committente / appaltatore / subappaltatore), ma è sufficiente la presenza di 2 soggetti (committente / appaltatore) in cui “l’appaltatore provveda direttamente alla realizzazione dell’opera affidatagli dal committente”, mentre il subappaltore rappresenta una “figura eventuale”.
Assumendo rilevanza soltanto il contratto di appalto (e degli eventuali subappalti) sono escluse dalla disciplina le tipologie contrattuali diverse dal contratto di appalto di opere e servizi quali, ad esempio:
– gli appalti di forniture di beni di cui al decreto legislativo 12.04.2006 n. 163: tale tipologia contrattuale, anche se richiamata dal comma 28-ter dell’art. 13-ter, DL n. 83/2012, non è infatti prevista nelle disposizioni contenute nei commi 28 e 28-bis che richiamano esclusivamente l’appalto di opere o servizi;
– il contratto d’opera ex art. 2222 c.c. (ciò conferma l’esclusione delle prestazioni professionali e dei piccoli artigiani, ove è prevalente il lavoro rispetto ai capitali e mezzi impiegati);
– il contratto di trasporto ex art. 1678 e seguenti c.c.;
– il contratto di subfornitura ex Legge n. 192/98;
– le prestazioni rese nell’ambito di un rapporto consortile.
I CONTRATTI RINNOVATI DAL 12.8.2012
La disciplina in esame è applicabile, come sopra accennato, ai contratti stipulati dal 12.8.2012. Peraltro, “l’eventuale rinnovo del contratto deve ritenersi equivalente ad una nuova stipula e, pertanto, la disciplina in esame è applicabile, a partire dalla data di rinnovo, anche ai contratti rinnovati successivamente al 12 agosto 2012”.
L’ATTESTAZIONE DELLA REGOLARITA’ FISCALE
Con riferimento all’attestazione della regolarità fiscale dei versamenti fiscali effettuati dall’appaltatore e subappaltatore:
– in presenza di più contratti di appalto e subappalto tra le medesime aziende la stessa regolarità può essere rilasciata in “modo unitario” ed inoltre “può essere fornita anche con cadenza periodica fermo restando che, al momento del pagamento, deve essere attestata la regolarità di tutti i versamenti relativi alle ritenute e all’IVA scaduti a tale data, che non siano stati oggetto di precedente attestazione”;
– se i pagamenti all’appaltatore o subappaltatore sono effettuati mediante bonifico bancario “o altri strumenti che non consentono al beneficiario l’immediata disponibilità della somma versata a suo favore” l’attestazione della regolarità dei versamenti fiscali va riferita a quelli scaduti al momento in cui il committente o l’appaltatore effettuano la disposizione bancaria e non al momento del successivo accreditamento sul c/c del beneficiario (appaltatore o subappaltatore);
– in caso di cessione del credito (da parte dell’appaltatore o subappaltatore) al fine di liberare l’acquirente del credito dal rischio di eventuali inadempimenti fiscali del cedente la regolarità fiscale del credito ceduto può essere attestata “nel momento in cui il cedente (appaltatore o subappaltatore) dà notizia della cessione al debitore ceduto (committente o appaltatore)”.

(riproduzione vietata)

(new elaborata con la collaborazione di SEAC Spazio Aziende)

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