Ott 7

Le locazioni immobiliari e la cd. “cedolare secca”

Nuovo schema di legge contenente “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale”

Nel mese di agosto il Consiglio dei Ministri ha approvato uno schema di legge contenente “disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale” che prevede la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare.
LA NUOVA IMPOSTA MUNICIPALE
Innanzitutto il Decreto in esame prevede, a decorrere dal 2014, l’introduzione, da parte dei singoli Comuni, dell’imposta municipale.
La nuova imposta locale è collegata al possesso di immobili, diversi dall’abitazione principale, ed al trasferimento degli stessi e sostituirà l’IRPEF riferita ai redditi fondiari derivante dai beni non locati, l’imposta di registro, ipotecaria e catastale, di bollo, l’imposta sulle successioni e donazioni, nonché l’ICI.
Oltre all’imposta municipale propria i singoli Comuni potranno altresì introdurre, previa “consultazione popolare”, l’imposta municipale secondaria che avrà ad oggetto l’occupazione di spazi e beni comunali.
LA CEDOLARE SECCA SULLE LOCAZIONI IMMOBILIARI
Il Decreto in esame introduce, a decorrere dal 2011, la c.d. “cedolare secca” che costituisce, per le persone fisiche, un regime di tassazione alternativo, rispetto a quello ordinario IRPEF, dei redditi derivanti dalla locazione di immobili ad uso abitativo.
Quindi, dal 2011 le persone fisiche proprietarie di immobili ad uso abitativo concessi in locazione potranno (facoltà) assoggettare “ad un’imposta, operata nella forma della cedolare secca” il reddito derivante dalla locazione di tali immobili.
In luogo del regime ordinario (IRPEF + addizionali IRPEF + imposta di registro + imposta di bollo), è prevista l’applicazione dell’aliquota del 20% calcolata sulla base imponibile rappresentata dal canone di locazione “stabilito dalle parti”.
La “cedolare secca” può essere applicata anche ai contratti di locazione per i quali non sussiste l’obbligo di registrazione.
Non sono interessati dalla disciplina in esame le locazioni immobiliari (ad uso abitativo) effettuate nell’esercizio d’impresa / arti e professioni o da enti non commerciali.
È altresì previsto che permangono gli obblighi di presentazione della dichiarazione dei redditi e che “la registrazione del contratto di locazione assorbe gli ulteriori obblighi di comunicazione”, incluso quello di denuncia / comunicazione dell’inquilino alla Questura / Commissariato.
La “cedolare secca” sostituisce anche l’imposta di registro dovuta sul contratto di locazione.
In particolare, la cedolare secca assorbirà l’imposta di registro dal 2011 per i contratti c.d. a “canone concordato”, mentre dal 2014 per i contratti diversi da quelli a canone concordato, ossia per quelli c.d. “liberi”.
Mancata o non corretta dichiarazione del canone di locazione
In caso di omessa dichiarazione del reddito derivante dalla locazione ovvero di indicazione dello stesso in misura inferiore a quella effettiva saranno comminate, in misura raddoppiata, le sanzioni ex art. 1, comma 1, secondo periodo e comma 2, D.Lgs. n. 471/97.
Mancata registrazione del contratto di locazione
La mancata registrazione del contratto di locazione comporta, in particolare, che dalla data di registrazione volontaria o d’ufficio, la durata della locazione è stabilita in 4 anni e che il canone annuo viene definito in misura pari al triplo della rendita catastale.
n.b.: Le suddette sanzioni non si applicano qualora la registrazione del contratto di locazione venga effettuata entro il 31.12.2010.
Va comunque sottolineato che per l’effettiva applicazione delle nuove disposizioni è necessario attendere la conclusione dell’iter parlamentare di approvazione definitiva dello schema sopra esaminato.
(riproduzione riservata)

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