Nov 15

Nuove regole per le cessioni di prodotti agricoli

Una specifica disciplina finalizzata a favorire una maggior trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare

L’art. 62, D.L. n. 1/2012, c.d. “Decreto Liberalizzazioni”, ha introdotto una specifica disciplina finalizzata a favorire una maggior trasparenza ed efficienza nel settore agroalimentare evitando, in particolare, l’utilizzo di termini di pagamento eccessivamente lunghi e l’applicazione, da parte del contraente che dispone di una maggior forza commerciale, di condizioni contrattuali “ingiustificatamente” gravose.
Le nuove regole, di seguito esaminate, che fanno riferimento anche al DM 19.10.2012 contenente le relative disposizioni attuative, sono in vigore dal 24.10.2012 e sono applicabili ai contratti stipulati, a decorrere dal 24.10.2012, che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli / alimentari.
Entro il 31.12.2012 i contratti in essere al 24.10.2012 vanno adeguati ai nuovi requisiti. Sul punto si ritiene che tale disposizione sia applicabile soltanto ai contratti redatti in forma scritta.
N.b.: le disposizioni in merito al divieto di “condotte sleali”, ai termini di pagamento e alla decorrenza automatica degli interessi di mora, “si applicano automaticamente a tutti i contratti … anche in assenza di adeguamenti contrattuali alla predetta normativa”.

AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA NUOVA DISCIPLINA
La disciplina in esame è applicabile alle “cessioni di prodotti agricoli e alimentari, la cui consegna avviene nel territorio della Repubblica italiana, con particolare riferimento alle relazioni economiche tra gli operatori della filiera connotate da un significativo squilibrio nelle rispettive posizioni di forza commerciale”.
Sono escluse dalla disciplina in esame:
– le cessioni effettuate al consumatore finale;
– i conferimenti: a) di prodotti agricoli / alimentari effettuati alle cooperative, ex art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 228/2001, da parte dei soci delle cooperative stesse; b) di prodotti agricoli / alimentari effettuati alle organizzazioni di produttori, ex D.Lgs. n. 102/2005, da parte dei soci delle organizzazioni stesse; c) di prodotti ittici effettuati tra imprenditori ittici, ex art. 4, D.Lgs. n. 4/2012.
– “le cessioni di prodotti agricoli e alimentari istantanee, con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito”.
Al fine dell’applicazione della nuova disciplina risulta, quindi, di particolare interesse individuare cosa si intende per prodotti agricoli e per prodotti alimentari.
PRODOTTI AGRICOLI:
– Animali vivi
– Carni e frattaglie commestibili
– Pesci, crostacei e molluschi
– Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
– Budella, vesciche e stomachi di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
– Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all’alimentazione umana
– Piante vive e prodotti della floricoltura
– Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
– Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
– Caffè, tè e spezie, escluso il matè (voce n. 0903)
– Cereali
– Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
– Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
– Pectina
– Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
– Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti «primo sugo»
– Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
– Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
– Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
– Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
– Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
– Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
– Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
– Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
– Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
– Melassi, anche decolorati
– Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione
– Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto
– Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao
– Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante
– Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall’aggiunta di alcole
– Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l’alcole (mistelle)
– Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate
– Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a partire da prodotti agricoli compresi nell’allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande
– Aceti commestibili e loro succedanei commestibili
– Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali
– Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco
– Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato
– Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)
– Canapa (Cannabis sativa) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

PRODOTTI ALIMENTARI: in base alla lett. b) del comma 1 del citato art. 2 Regolamento CE n. 178/2002, per prodotto alimentare si intende “qualsiasi sostanza o prodotto trasformato, parzialmente trasformato o non trasformato, destinato ad essere ingerito, o di cui si prevede ragionevolmente che possa essere ingerito, da esseri umani”.

FORMA (SCRITTA) DEL CONTRATTO
I contratti aventi ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari devono, a pena di nullità:
– essere stipulati in forma scritta. Va evidenziato che per forma scritta si intende: “qualsiasi forma di comunicazione scritta, anche trasmessa in forma elettronica o a mezzo telefax, avente la funzione di manifestare la volontà delle parti di costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale avente ad oggetto la cessione dei prodotti”;
– riportare la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, nonché il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento.
Gli elementi essenziali del contratto possono essere contenuti:
– nel contratto / accordo quadro o di base conclusi a livello di “centrali di acquisto”;
– nei seguenti documenti purché riportanti gli estremi ed il riferimento ai corrispondenti contratti / accordi: a) contratto di cessione dei prodotti; b) documento di trasporto / consegna o fattura; c) ordine di acquisto; d) negli scambi di comunicazioni e di ordini antecedenti alla consegna dei prodotti.
La presenza di un contratto non è necessaria se i relativi elementi essenziali sono riportati nel documento di trasporto / consegna o nella fattura. In tali casi nei predetti documenti deve essere apposta la seguente annotazione:
“Assolve gli obblighi di cui all’articolo 62, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27”.

CONDOTTE SLEALI
Le condotte sleali (vietate) sono rappresentate da:
– imposizione (diretta o indiretta) di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;
– applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
– subordinazione della conclusione, dell’esecuzione dei contratti e della continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali all’esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l’oggetto degli uni e delle altre;
– conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
– adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.
Rientrano nella definizione di “condotte commerciali sleali” anche il mancato rispetto dei “principi di buone prassi” e le pratiche sleali approvate a livello comunitario in data 29.11.2011.
È vietato, altresì, “qualsiasi comportamento del contraente che, abusando della propria maggior forza commerciale, imponga condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose” ed, in particolare, quelle che:
– prevedono servizi e/o prestazioni accessorie “senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto”;
– escludono l’applicazione di interessi di mora o il risarcimento delle spese di recupero crediti;
– determinano prezzi “sotto costo” alle cessioni effettuate dagli imprenditori agricoli;
– impongono al cedente, dopo la consegna dei prodotti, “un termine minimo prima di poter emettere la fattura”. È fatto salvo “il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all’ultima consegna del mese”.

TERMINI E DECORRENZA DEL PAGAMENTO
Il pagamento del corrispettivo delle cessioni di prodotti agricoli/alimentari va effettuato per le merci deteriorabili, entro 30 giorni; per tutte le altre merci, entro 60 giorni.
In entrambi i casi il termine di pagamento decorre dall’ “ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura”. Così ad esempio, se la fattura è ricevuta il 5.11.2012 il relativo pagamento dovrà essere eseguito entro il 29.12.2012 (ovvero entro il 28.1.2013 nel caso di prodotti non deteriorabili). In merito va evidenziato che nel conteggio dei giorni va ricompreso, quale dies a quo, l’ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura.
PRODOTTI AGRICOLI / ALIMENTARI DETERIORABILI:
– prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a 60 giorni;
– prodotti agricoli, ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a 60 giorni;
– prodotti a base di carne che presentano, alternativamente, una delle seguenti caratteristiche fisico – chimiche: aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5,2; aW superiore a 0,91; pH uguale o superiore a 4,5;
– tutti i tipi di latte.
L’emissione della fattura va effettuata considerando le differenti tipologie di termini di pagamento previste per le cessioni dei prodotti e pertanto “il cedente deve emettere fattura separata per cessioni di prodotti assoggettate a termini di pagamento differenti”.

RITARDATO PAGAMENTO
In caso di ritardato pagamento decorrono gli interessi “automaticamente” dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento del corrispettivo. Il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori 2 punti percentuali ed è inderogabile.
Al fine della determinazione degli interessi dovuti assume particolare rilevanza la data di ricevimento della fattura. La stessa è “validamente certificata” soltanto se il ricevimento della fattura è avvenuto tramite: a) consegna “a mani”; b) raccomandata A.R.; c) sistema EDI (o altro mezzo equivalente).
In caso di incertezza in merito alla data di ricevimento della fattura va fatto riferimento “salvo prova contraria” alla data di consegna dei prodotti.
Sul punto va evidenziato che la locuzione “salvo prova contraria”, consente al contribuente di poter superare la suddetta presunzione che fa coincidere la data di ricevimento della fattura con la data di consegna dei prodotti in mancanza del ricevimento “certificato” della stessa.

DEFINIZIONE DEGLI INTERESSI DI MORA
Gli interessi legali di mora vanno calcolati utilizzando il tasso di riferimento “in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
Si rammenta che gli interessi legali di mora sono costituiti da una:
– componente variabile, connessa alla politica monetaria della Banca Centrale Europea, comunicata semestralmente mediante pubblicazione della stessa sulla G.U.;
– componente fissa pari a 7 punti percentuali;
– maggiorazione pari a 2 punti percentuali.
La “componente variabile” degli interessi di mora riferita al 2° semestre 2012 è stata fissata nella misura dell’1%. Ciò comporta che, ad esempio, al mancato pagamento di una fornitura di prodotti agricoli / alimentari scadente nel 2° semestre 2012 sono applicabili (in automatico) gli interessi di mora nella misura del 10% (1% + 7% + 2%).
Cessioni di prodotti alcoolici:
Per la cessione di prodotti alcoolici “è fatto salvo” quanto disposto dall’art. 22, Legge n. 28/99, in base al quale l’acquirente, autorizzato alla rivendita di alcoolici, deve effettuare il pagamento della fornitura “entro sessanta giorni dal momento della consegna o ritiro dei beni medesimi”. In caso di ritardato pagamento “il cessionario, senza bisogno di costituzione in mora, è tenuto al pagamento di interessi corrispondenti al tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti percentuali, salva pattuizione tra le parti di interessi moratori in misura superiore e salva la prova del danno ulteriore. In ogni caso la mancata corresponsione del prezzo entro i termini pattuiti costituisce titolo per l’ottenimento di decreto ingiuntivo …”.

REGIME SANZIONATORIO
Relativamente alle sanzioni applicabili è previsto che:
1) per la violazione dell’obbligo della forma scritta del contratto, o degli altri obblighi: sanzione da € 516 a € 20.000 determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione,
2) in caso di condotta sleale: sanzione da € 516 a € 3.000 determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti,
3) in caso di ritardo del pagamento: sanzione da € 500 a € 500.000 determinata in base al fatturato, alla ricorrenza ed alla misura del ritardo.
(riproduzione vietata)

No comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.